Dalla riforma l’autoliquidazione dell'imposta di successione

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Dalla riforma l’autoliquidazione dell'imposta di successione

Il D.lgs. n. 139/2024 ha introdotto una serie di significative modifiche alla norma in materia di successioni e donazioni. Queste novità fanno parte di un processo di razionalizzazione delle imposte indirette previsto dall’articolo 10, della L. n. 111/2023.

Le novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici, giudiziari e scritture private stipulati o registrati a partire da tale data nonché alle successioni aperte al 2025. Con le modifiche apportate al testo vigente, il legislatore ha inteso semplificare le procedure, rendere più chiaro il quadro normativo e offrire maggiori punti di certezza ai contribuenti.

Una prima interessante novità concerne la modifica alla disciplina di presentazione della dichiarazione di successione: è stato introdotto l'obbligo di presentarla con le modalità telematiche stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti non residenti, invece, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Attraverso la modifica dell'articolo 33 del D.lgs. n. 346/1990, si introduce un meccanismo di “autoliquidazione” dell'imposta di successione. Dal 2025, infatti, i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta autoliquidano il dovuto in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate nonché dei rimborsi fiscali erogati.

Per quanto riguarda i termini per il pagamento dell’imposta viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2025, l'imposta autoliquidata sia dovuta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 37 del D. lgs. n. 346/1990, invece, fissa in 60 giorni, dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, il termine per il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi ovvero dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 del D.lgs. n. 346/1990.

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