Cu e Cupe 2017 in scadenza

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Cu e Cupe 2017 in scadenza

I sostituti d’imposta hanno tempo fino al 31 marzo 2017 per consegnare (in duplice copia) o rendere disponibile la Certificazione unica dei dipendenti relativa all’anno d’imposta 2016.

Oltre alla consegna diretta, può essere recapitato in formato elettronico verificando se il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo (pc e programmi adeguati).

Le Cu rilasciate dagli enti previdenziali sono disponibili soltanto per via telematica sul sito dell’istituto erogatore, ma il cittadino può chiederne la trasmissione in formato cartaceo.

Contenuto

I dati contenuti nel CU 2017 sono quelli dell’anno d’imposta 2016 e riguardano tutte le voci relative a stipendi, compensi, ritenute e somme percepite o trattenute, utili alla dichiarazione dei redditi, conosciute e gestite dal sostituto d’imposta:

  • redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni;
  • redditi diversi;
  • le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
  • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
     

Anche il CUPE va consegnato a marzo

I sostituti d'imposta devono consegnare, sempre entro il 31 marzo 2017, anche la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

I sostituti d’imposta interessati:

  • le società ed enti emittenti, come trust o società di capitali;
  • le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • gli intermediari aderenti al deposito accentrato gestito dal sistema Monte titoli Spa;
  • i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre allo stesso sistema;
  • le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • le imprese di investimento e gli agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere rilasciata anche per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • contratti di associazione in partecipazione;
  • contratti di cointeressenza.

Non deve essere rilasciata se gli utili e altri proventi sono sottoposti a ritenuta o a imposta sostitutiva.
 

Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 6 marzo 2017 - Certificazione Unica Tempo di scadenza - Moscioni

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