CU 2021, stop in caso di ricorso a indennità Covid-19
Pubblicato il 26 marzo 2021
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Non è obbligatorio compilare le relative caselle della Certificazione Unica 2021 in caso di fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 e di mancata attivazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). La compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU 2021 diventa, infatti, opzionale e non più obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la predetta clausola di salvaguardia.
A specificarlo è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato stampa del 25 marzo 2021.
CU 2021, il dubbio delle faq dell’Agenzia delle Entrate
La precisazione da parte degli esperti della Fondazione Studi è nata principalmente dal fatto che dalle faq sulla CU 2021 pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate era emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione diramate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine si è dunque immediatamente attivato per chiedere all’Amministrazione Finanziaria di rendere la compilazione delle caselle sopra citate "preferibile" e non obbligatoria, ottenendo da parte delle Entrate l’auspicabile apertura.
CU 2021, la modifica delle faq
A seguito di questa interlocuzione, la risposta alla faq relativa alla compilazione della casella 478 è stata così modificata:
- “Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto”,
rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480.
Apprezzamento da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine è stato espresso per la sensibilità dimostrata dall’Agenzia.
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