CU 2021, sul rush finale dipanata la matassa
Pubblicato il 23 marzo 2021
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Come noto, le disposizioni previste dall’art. 128, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che hanno introdotto una clausola di salvaguardia per il Bonus Renzi ed il trattamento integrativo – da attivare ove il percipiente non abbia raggiunto la soglia minima reddituale di 8.174 euro prevista dalla legislazione vigente -, hanno trovato spazio, nella Certificazione Unica 2021, ai campi da 478 a 480.
In particolare, dopo molteplici istanze formulate, volte per lo più a chiarire se i predetti punti 479 e 480 vadano intesi come un di cui di quanto già inserito nei punti 1) e 2) del medesimo modello, l’Amministrazione Finanziaria, con la pubblicazione delle FAQ del 22 marzo 2021, rende noto che:
- la casella 478 deve essere sempre compilata qualora il sostituito abbia percepito misure a sostegno del lavoro contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, indipendentemente se – ai fini del riconoscimento dei predetti Bonus – sia stato o meno necessario attivare la c.d. clausola di salvaguardia;
- la casella 479 deve essere compilata dal datore di lavoro anche in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Ente competente. Il punto dovrà contenere, perlomeno, l’indicazione del reddito da lavoro dipendente erogato dal sostituto riferibile all’intero anno. Pertanto, la predetta casella 479, tendenzialmente inferiore alla successiva 480, dovrà anch’essa essere sempre valorizzata allorquando siano intervenuti – nell’anno fiscale 2020 – misure economiche emergenziali connesse al Covid-19;
- la casella 480, deve, invece, contenere l’importo teorico annuo che sarebbe spettato al dipendente in assenza di ammortizzatori sociali.
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