Criterio proporzionale per la determinazione della base imponibile degli operatori “speciali”

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Tra gli argomenti trattati dalla circolare n. 45/E/2011, recante disposizioni circa l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21%, alcuni chiarimenti interessano gli operatori soggetti a regimi speciali.

La particolarità di alcuni settori commerciali è rappresentata dal diverso modo di determinazione dell’imponibile, specialmente rispetto all’acquisizione di dati sulle quantità, spesso reperibili solo a posteriori rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

Così, con particolare riguardo alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a coloro che utilizzano il regime del margine globale, l’Amministrazione finanziaria ha previsto delle semplificazioni, specie sugli adempimenti riferiti alle operazioni “a cavallo”.

Relativamente alle agenzie di viaggio e agli altri operatori del turismo, sottoposti a regimi speciali, la determinazione della base imponibile non avviene considerando il corrispettivo di ciascuna transazione ma partendo dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’impresa di viaggi e i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

Ne deriva che – data la possibilità di regolarizzare successivamente le fatture emesse – la parte imponibile da assoggettare ad aliquota del 20% e quella da assoggettare al 21% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi dei viaggi pagati interamente (o iniziati) entro il 16 settembre 2011 e quelli pagati dopo, ferma restando la possibilità di regolarizzare successivamente le fatture emesse secondo le indicazioni generali fornite sempre dalla circolare n. 45.

Analogo discorso è da farsi, ad esempio, per i rivenditori di auto usate che applicano il cosiddetto regime del “margine globale”. Secondo tale regime, la determinazione dell'Iva dovuta all'atto della liquidazione periodica, è da riferire alla base imponibile costituita dalla differenza tra i corrispettivi e i costi complessivi del periodo di riferimento. Cioè, la base imponibile deve essere determinata in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuati nel periodo mensile o trimestrale di riferimento. Le quote di margine da assoggettare al 20% oppure al 21% andranno individuate proporzionalmente sulla base percentuale delle operazioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle effettuate successivamente.
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