Criptovalute, obbligo di iscrizione al Registro OAM
Pubblicato il 12 maggio 2022
In questo articolo:
- Registro valuta virtuale, regole MEF
- Registro della valuta, la gestione all'Organismo agenti e mediatori
- Organismo degli agenti e mediatori, cos'è e come agisce
- Operatori in criptovalute, obbligo di iscrizione nel registro della valuta
- Registro deli operatori in valuta virtuale, come presentare domanda
- Operatori in valuta virtuale, sanzioni
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L’Organismo Agenti e Mediatori, con comunicato stampa dell’11 maggio pubblicato sul proprio sito web, ricorda che da lunedì prossimo (16 maggio 2022) sarà attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale.
Coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo. L’obbligo di iscrizione è, invece, immediato per i nuovi operatori del settore.
Registro valuta virtuale, regole MEF
Con l’atteso decreto sulle criptovalute, recante la disciplina sulle “modalità e la tempistica con cui gli operatori di valute virtuali sono tenuti a comunicare l’operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione con le forze di polizia”, nasce una vera e propria anagrafe delle valute virtuali, che vede coinvolti sia le operazioni sia i gestori.
Si tratta del decreto del Ministero dell'Economia del 13 gennaio 2022, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio, con il quale viene regolamentato un censimento degli operatori, siano essi persone fisiche che società (non solo italiane, ma soprattutto straniere) che partirà 90 giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento stesso.
Registro della valuta, la gestione all'Organismo agenti e mediatori
Il decreto Mef, in primo luogo, disciplina l’iscrizione obbligatoria dei player in criptovalute nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato che dovrà essere gestito dall’Organismo degli agenti e mediatori (Oam).
La comunicazione all’Oam è, quindi, “condizione essenziale” per l’esercizio legale dell’attività in Italia.
Resta fuori dal perimetro del decreto solo la mera attività di emissione in proprio delle valute virtuali se non accompagnata dall’esercizio a titolo professionale, per conto della clientela, di uno o più servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale.
Organismo degli agenti e mediatori, cos'è e come agisce
L’Organismo, istituito nel 2010, ha personalità giuridica di diritto privato, nella forma di Fondazione, dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.
Il suo scopo è quello di riunire al suo interno i professionisti di questo ambito ed ha il compito esclusivo di gestire gli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
L’Oam è tenuto, tra le altre cose, a verificare:
-
la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione;
-
il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni loro applicabili;
-
l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti;
-
l’effettivo svolgimento dell’attività ai fini della permanenza negli elenchi.
Inoltre, ha il dovere di collaborare con i soggetti individuati nel Dlgs n. 231/2007, quali: autorità di vigilanza, Guardia di Finanza, Polizia valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, autorità giudiziaria e agenzie fiscali, fornendo ogni informazione e documentazione “detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate”.
L’Oam, nel rispetto dei limiti del Dlgs privacy aggiornato al Gdpr, una volta raccolti i dati degli operatori del settore delle criptovalute, li deve trasmettere al Mef.
È tenuto, infatti:
-
ad inviare una relazione periodica contenente i dati aggregati sul numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale iscritti, individuando “la tipologia di servizi svolti dai prestatori e la relativa operatività”.
-
a segnalare i casi di esercizio abusivo dell’attività.
In particolare, l’Oam deve inviare:
- i dati identificativi del cliente,
- i dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.
La trasmissione dei dati avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche che dovranno essere stabilite.
L'Oam, infine, conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
Operatori in criptovalute, obbligo di iscrizione nel registro della valuta
Come detto, per chi opererà in Italia sarà obbligatoria l'iscrizione nel registro della valuta gestito dall'Oam.
Il mancato adempimento dell'obbligo non consentirà di operare sul territorio nazionale e porterà fino all'oscuramento del sito.
Per l’iscrizione al registro è necessario avere in Italia:
-
il domicilio, se persone fisiche;
-
la sede legale e amministrativa, se persone giuridiche;
-
la stabile organizzazione italiana, per i soggetti comunitari.
L’obbligo di comunicazione per i soggetti che, alla data di avvio della sezione speciale del registro risulteranno già attivi, deve essere adempiuto entro 60 giorni.
Invece, chi inizia l’attività dovrà previamente iscriversi al Registro; in caso contrario l’attività sarà considerata abusiva.
Registro deli operatori in valuta virtuale, come presentare domanda
Alla pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione”.
Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password, scelta dall’utente stesso, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo.
Tramite la propria area dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività, in cui indicare:
- i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).
Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.
Infine, adrà inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).
Operatori in valuta virtuale, sanzioni
Il decreto ministeriale, all’articolo 6, si occupa anche degli aspetti sanzionatori.
È, infatti, previsto che il Nucleo speciale di polizia valutaria, il Reparto della Gdf interessato, la polizia di Stato o l’arma dei Carabinieri, nel caso rilevino l’esercizio abusivo di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, devono accertare e contestare la violazione con le modalità e nei termini disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
La sanzione da applicare a chi esercita abusivamente l’attività di prestatori di servizi di valuta virtuale è la stessa di chi effettua l’esercizio abusivo dell’attività di cambiavalute: ossia una sanzione amministrativa da 2.065 a 10.329 euro emanata dal Mef.
Analogamente, secondo una interpretazione funzionale della suddetta normativa, si dovranno applicare, poi, anche le altre norme che prevedono l’accertamento, il sequestro e le sanzioni accessorie, dove è previsto che gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
Per i siti internet, le modalità operative del sequestro prevedono l’oscuramento del sito mediante inibizione all’accesso attraverso notifica agli internet service provider.
La confisca amministrativa definitiva prevista sempre dalla Legge 689/1981, viene irrogata dall’autorità competente che in questi casi è individuata nel Mef.
Infine da ricordare che agli operatori che erogano servizi di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale potranno essere contestate anche tutte le sanzioni amministrative e penali già previste dall’attuale normativa antiriciclaggio per i soggetti obbligati.
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