Cripto-attività, sostitutiva in scadenza. Come pagare?
Pubblicato il 09 novembre 2023
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Ancora pochi giorni per versare l’imposta sostitutiva del 14% sul reddito derivante dalle cripto-attività.
La data è stata fissata dopo una serie di proroghe, rispetto all’originario termine previsto dalla Legge di bilancio 2023, che ha introdotto una nuova definizione di valute virtuali all’interno dell’ordinamento italiano.
Vediamo brevemente in cosa consistono queste cripto-attività e come si deve procedere al pagamento della sostitutiva, rinviando per quanto riguarda una trattazione più approfondita del loro trattamento fiscale al post: “Cripto-attività, in consultazione la bozza di circolare. Novità sul regime fiscale” e “Trattamento fiscale delle cripto-attività, tutte le novità”.
Cripto-attività, definizione e trattamento fiscale
Per cripto-attività si deve intendere “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Si tratta, in termini molto più semplici, di un tipo di moneta digitale creata attraverso un sistema di codici. Le cripto-valute funzionano in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e governativi, utilizzando la crittografia per rendere sicure le transazioni e regolamentare la creazione di unità supplementari.
La Legge di Bilancio 2023, oltre ad introdurre questa nuova definizione, ha anche analizzato il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito della loro circolazione.
NOTA BENE: E’ stato stabilito che tali attività rientrano tra i redditi diversi e, per il Fisco, sono rilevanti tutti i proventi o le plusvalenze che superano 2.000 euro annui.
Inoltre, è stato previsto un meccanismo di rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, attraverso il quale è possibile assumere, per il calcolo delle minusvalenze e delle plusvalenze, il valore normale delle cripto-attività possedute alla data dell'1 gennaio 2023, in luogo del costo o valore di acquisto.
La suddetta rivalutazione è aperta alle cripto-valute e alle altre cripto-attività.
ATTENZIONE: E’, quindi, possibile per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.
Il versamento dell’importo o della prima rata della sostitutiva ha subito una serie di proroghe, rispetto all’originario termine indicato dalla Legge di Bilancio 2023.
Cripto-attività, prorogato il versamento dell’imposta sostitutiva
Il termine iniziale di versamento dell’imposta sostitutiva stabilita nella misura del 14% era stato fissato dalla Legge n. 197/2022 al 30 giugno 2023.
Tale termine ha subito, però, due ulteriori proroghe.
In primo luogo, in sede di conversione del cosiddetto Decreto Omnibus, la scadenza è stata spostata al 30 settembre 2022.
Successivamente, a pochissimi giorni dalla scadenza, il 27 settembre scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge – denominato Decreto Proroghe fiscali – che modifica di nuovo la data per la rideterminazione del valore delle cripto attività e per il versamento dell’imposta sostitutiva.
ATTENZIONE: Il nuovo termine di pagamento è stato fissato al 15 novembre 2023.
Entro tale data, il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito a rate o in un’unica soluzione.
Cripto-attività, come pagare la sostitutiva al 14%
I contribuenti interessati devono effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva mediante il modello F24.
Il versamento può avvenire:
- in un’unica soluzione;
- oppure in tre rate applicando il 3% annuo di interessi;
con la particolarità che l’importo rideterminato non potrà essere considerato valido per la determinazione delle minusvalenze.
Le rate successive alla prima, dovranno essere pagate entro il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025.
Inoltre, se, dopo il versamento della prima rata nei termini, si omette di effettuare quelli successivi, si andrà incontro all’iscrizione a ruolo degli importi. E’ però consentito fruire del c.d. "ravvedimento operoso” (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
NOTA BENE: I dati della rideterminazione del valore delle cripto-attività devono essere inseriti nel modello Redditi PF/2024 (quadro RT). Inoltre, la Legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW (obblighi di monitoraggio delle persone fisiche).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/2023 ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento:
- 1715: imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo;
- 1716: imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito;
- 1717: imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 1727: imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Tali codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24 indicando anche gli importi a debito versati e l’anno di riferimento nel formato AAAA. Nel caso del codice tributo 1717 vanno anche compilati la sezione “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e il mese cui si riferisce il versamento, nel formato “00MM”.
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