Credito inerente ai bisogni della famiglia, fondo patrimoniale attaccabile

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La circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia rende sempre e comunque legittima l'esecuzione su di un diritto reale oggetto del fondo patrimoniale.

E ciò a prescindere sia dalla data di insorgenza del credito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale che dalla sua fonte contrattuale o extracontrattuale.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 18248 del 26 agosto 2014.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 32 - Fondo patrimoniale limitato – Galimberti

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