Credito d’imposta sanificazione, il fisco detta le regole da seguire

Pubblicato il



Credito d’imposta sanificazione, il fisco detta le regole da seguire

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19, tra le disposizioni di carattere fiscale, particolare rilevanza assume il credito d’imposta riguardante le spese:

  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • per l’acquisto di DPI e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La norma di tale bonus la si ritrova nell’articolo 125 del D.L. n.34/2020 (convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020) dopo l’abrogazione del beneficio previsto dagli articoli 60 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n.23/2020.

Con la recente circolare 20/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti interpretativi sul credito d’imposta e, contestualmente, ha approvato (mediante un apposito provvedimento) il “modello” di comunicazione che i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a presentare dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Al riguardo, è stato precisato che - al fine di garantire il limite di spesa – l’Agenzia “dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico…determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili”.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti». L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:

Soggetti che possono accedere al bonus sanificazione

  • ditte individuali, Snc e Sas che producono reddito d’impresa a prescindere dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c) del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • soggetti in regime forfetario (Legge n. 190/2014);
  • soggetti in regime di “vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • imprenditori/imprese agricole, sia che determinano il reddito su base catastale sia che producono reddito d’impresa.

 

Restano esclusi dal beneficio i soggetti che svolgono attività commerciali “non” esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Per quanto concerne gli «enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti», la circolare 20/E ha precisato che - in assenza di una espressa limitazione dell’agevolazione alla sola attività commerciale - la volontà del legislatore pare sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19”.

In sede di conversione del decreto cd. Rilancio, il credito d’imposta è stato, altresì, esteso alle ”strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito”.

Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, riguardanti la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI ed altri dispositivi. E’, dunque, possibile distinguere le seguenti due categorie di spese:

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanz nonché per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
  2. quelle sostenute per l’acquisto di:
  • DPI (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti e relative spese di installazione (quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi) ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Spese per attività di sanificazione degli ambienti

Riguardo la prima tipologia di spese, nella circolare 20/E è stato chiarito che l’attività di “sanificazione”:

  • è finalizzata ad eliminare/ridurre la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita “certificazione” redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • in presenza di specifiche competenze, può essere svolta anche “in economia” dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che si rispettino le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In tal caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere “aggiunte”, ai fini del bonus, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese così determinato dovrà essere “congruo” rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Inoltre, le spese sostenute per la sanificazione (degli ambienti e degli strumenti):

  • possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L’agevolazione, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.
  • per talune attività (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica. Anche in tal caso - purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 - le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta. Laddove l’esercizio dell’attività esercitata dal beneficiario dell’agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite “presso terzi”, con strumenti da mettere a disposizione del cliente, “solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione”.

Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi

Per quanto concerne, invece, l’acquisto di altri dispositivi individuali agevolati la circolare 20/E precisa che:

  • i dispositivi di protezione individuale - per i quali si richiede la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE - sono agevolabili solo in presenza della relativa documentazione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario conservare la documentazione attestante la conformità UE.
  • concorrono alla determinazione del beneficio anche le spese relative alla sanificazione di attrezzature che hanno un impiego non solo sanitario; ciò in quanto:
  • la norma riferisce agli «strumenti utilizzati nell’ambito» dell’attività lavorativa e istituzionale, non distinguendo tra uso sanitario o altro uso, sempre che l’attrezzatura sia inerente all’attività agevolata;
  • la finalità del legislatore è quella di contenere, limitare il propagarsi del virus, a prescindere dagli impieghi degli strumenti nell’ambito dell’attività agevolabile.
  • sono agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione (quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc.), sempre che siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa UE -- acquistati per tutto il 2020 anche ante covid, necessari, tra l’altro, a contenere la diffusione della malattia.

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta nella misura del 60% (e, comunque, non può superare i 60.000 euro per ciascun beneficiario) delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020).

Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Inoltre, poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 istitutivo del credito d'imposta). In merito alla locuzione «spese sostenute nel 2020», la circolare 20/E precisa che l'imputazione delle stesse va effettuata come segue:

Soggetti

Modalità

  • persone fisiche
  • esercenti arti e professioni
  • enti non commerciali
  • imprese individuali e società di persone in regime di contabilità “semplificata”

secondo il criterio di cassa, ossia tenendo conto della data di effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.

Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il regime del “registrato” (articolo 18, del DPR 600/1973) il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

  • Imprese individuali, società, gli enti commerciali e enti non commerciali in regime di contabilità “ordinaria”

 

secondo il criterio di competenza, ossia facendo riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

 

Con riferimento agli acquisti agevolabili, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d’imposta, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.

Il calcolo del credito d’imposta spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (e, quindi, sull’imponibile). Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E/2016 «il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente». Pertanto, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.

Opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F24 (ex articolo 17 del DLgs.241/1997);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2020, quindi, nel modello Redditi 2021); il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese.

Il credito spettante ed i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata in F24, sia la quota ceduta.

L’eventuale credito “residuo” potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione normativa, non potrà essere richiesto a rimborso.

Ovvero, in alternativa:

  • può essere “ceduto” (nel periodo 19 maggio 2020 – 31 dicembre 2021), anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Al riguardo, si osserva che il cessionario può utilizzare il credito esclusivamente:
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate;
  • in compensazione, esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F24.

La quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito che dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e dall’articolo 34 della L. 388/2000 (€ 700.000 annui - aumentato a 1 milione per il 2020 - per l’utilizzo in compensazione dei crediti).

Rilevanza fiscale dei crediti d’imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Inoltre, lo stesso, non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Tuir né ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Comunicazione all’Agenzia dell’ammontare delle spese ammissibili

Sul piano operativo, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta in esame comunicano all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
  • l’importo che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Tale “comunicazione”, che va presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020, deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche - “direttamente” dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato - mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate ovvero mediante i canali telematici Entratel /Fisconline. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una “ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nel periodo di invio della comunicazione (20 luglio - 7 settembre 2020) è possibile:

  • inviare una “nuova comunicazione”, che sostituisce quella precedentemente trasmessa;
  • presentare la “rinuncia” integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Il credito d’imposta per ciascun beneficiario, quindi, sarà pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato tenuto conto della “percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, … all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”.

Riguardo la “cessione del credito”, nel provvedimento del 10 luglio 2020 viene, altresì, precisato che:

  • la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile;
  • la comunicazione della cessione deve avvenire esclusivamente a cura del “cedente” con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determinerà la percentuale utilizzabile per la determinazione del bonus spettante a ciascun beneficiario.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità dell’Agenzia. Una volta comunicata l’accettazione, il cessionario utilizza il credito:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
  • in compensazione, mediante F24, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 3 del D.L. 34/2020 convertito, la quota del credito d’imposta ceduto che non è stata utilizzata entro il predetto termine dal “cessionario” non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. In alternativa all’utilizzo “diretto” entro il 31.12 dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere il credito d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione della “ulteriore cessione” del credito è effettuata esclusivamente da parte del cedente con le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia. Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.

 

Quadro Normativo

 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito