Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

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Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Con il decreto-legge n. 215/2023 (“DL Proroghe”), convertito, il bonus per la quotazione delle PMI, di cui all’art. 1, commi 89-92 della L. n. 205/2017 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024). 

Tale credito d’imposta è stato oggetto di una prima proroga per effetto dell’articolo 1, comma 46 della L. n. 234/2021, con parziale modifica delle condizioni originarie: il beneficio era riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti, fino all’importo massimo di 200.000 euro (in precedenza 500.000 euro). Stessa misura (50%) ma con limite massimo fino a 500.000 euro è stato, invece, riconosciuto per il 2023 per effetto dell’art.1, co. 395, L. n. 197/2022. 

La nuova disposizione - inserita nella legge di conversione del D.L. n. 215/2023 - di fatto, sostituisce le parole “fino al 31 dicembre 2023” con “fino al 31 dicembre 2024”, senza prevedere alcuna ulteriore modifica. Pertanto, anche per il 2024, la misura dell’agevolazione è pari al 50% dei costi, fino all’importo di 500.000 euro. L'articolo 3, comma 4-bis,  D.L. n. 215/2023, modificando l’articolo 1, comma 90 della L. n. 205/2017, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l’anno 2025.

ATTENZIONE: Nell’ambito del DdL di bilancio 2025 è, ad oggi, prevista una ulteriore proroga della misura in esame. L’articolo 73 proroga fino al 2027 il credito d’imposta per la consulenza relativa alla quotazione delle PMI in mercati regolamentati, sostituendo, al comma 89 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 le parole “fino al 31 dicembre 2024” con “fino al 31 dicembre 2027”.  Sarebbero, di conseguenza, adeguati i limiti di spesa: al comma 90, primo periodo, le parole “e di 6 milioni di euro per l’anno 2025” sarebbero sostituite con “di 6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese (come da raccomandazione 2003/361/CE) che sono state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che hanno sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità.

Le PMI destinatarie del beneficio sono, dunque, quelle che:

  • occupano meno di 250 persone;
  • con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
  • oppure con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per rientrare nella definizione di PMI è, quindi, necessario che si verifichi il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economico-patrimoniali indicati; viceversa, non può accedere al beneficio la PMI che dovesse appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato superi le soglie e il numero di occupati previsti. In base all’art. 3 del DM 23.04.2018 possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che:

  • sono costituite e iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
  • operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento;
  • sostengono costi di consulenza allo scopo di ottenere l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato dell'UE/SEE;
  • hanno presentato domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 01.01.2018;
  • ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata entro il 31 dicembre 2024;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

Attività e costi ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • le attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • le attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • le attività dirette a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • le attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'art. 3, co. 1, nn. 34 e 35 del regolamento 596/2014;
  • le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
  • le attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono, inoltre, ammissibili i costi “direttamente connessi” allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità.  Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione. Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

Attestazione

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita “attestazione” rilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale,
  • oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
  • da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'attestazione dei costi ammissibili deve espressamente prevedere che i costi sono stati ritenuti conformi all'articolo 4 del Decreto Mise 23.04.2018. Inoltre, come risulta dalle istruzioni operative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 27.9.2024, considerato che è necessario che emerga la diretta riferibilità dei costi alle categorie delle spese ammissibili, l'attestazione deve essere corredata da una tabella riepilogativa che specifichi, per ogni voce di costo e/o fattura:

  • la data di emissione della fattura;
  • l'emittente;
  • l'importo;
  • la descrizione della prestazione professionale oggetto della fattura (se c'è un rinvio ad un contratto quadro o di mandato, occorre allegarlo e/o specificare a quale delle attività descritte nel contratto si riferisce la fattura di riferimento);
  • la categoria di spesa ammissibile di riferimento (art. 4, comma 1, lettere a) - g), decreto 23 aprile 2018).

ATTENZIONE: La tabella è considerata parte integrante dell'attestazione e deve essere parimenti sottoscritta dal soggetto che rilascia l'attestazione.

La procedura di concessione del credito d'imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it apposita istanza (formulata secondo lo schema di cui all'allegato A al Decreto) nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

Pertanto, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

In particolare, l'istanza contiene:

  • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  • l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti;
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione;
  • l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva resa con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs.n.159/2011.

Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (codice tributo “6901”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto dell’F24.  

Ai fini delle attività di controllo, il Ministero, entro il 5°  giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco delle società beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.

In particolare, il credito d'imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Cause di revoca e recupero del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla MIMIT, che previe verifiche per quanto di competenza provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il credito d’imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti o la non veridicità degli elementi di cui al comma 2 dell’articolo 6 del DM. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

 

Quadro Normativo

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