Crediti welfare a sostegno della didattica a distanza
Pubblicato il 28 maggio 2021
Condividi l'articolo:
I crediti welfare per l’acquisto di pc, laptop e tablet, utilizzati per la frequenza di classi virtuali, nell’attuale contesto epidemiologico da Covid-19, non costituiscono redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis, TUIR.
La conferma arriva dalla Risoluzione n. 37/E dell’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla società istante che intende riconoscere nel piano di welfare aziendale la possibilità per i dipendenti di richiedere il rilascio di un documento di legittimazione per l’acquisto di pc, tablet o laptop presso rivenditori convenzionati e dietro correlazione di apposita documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento di lezioni attraverso la didattica a distanza.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, conformemente alla soluzione proposta dal contribuente, nell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in considerazione della necessità di utilizzo di strumenti informatici per la frequenza, parziale o totale, alle attività didattiche a distanza, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, tablet e laptop, previa idonea documentazione rilasciata dall’istituto formativo che attesti lo svolgimento delle lezioni in DaD, non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR.
Allo stesso modo, l’emissione di documenti di legittimazione (c.d. voucher) aventi la medesima finalità non genereranno reddito di lavoro dipendente.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: