Covid e aiuti di Stato alle imprese, proroga UE
Pubblicato il 30 gennaio 2021
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Operativo fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per consentire agli Stati membri di assicurare a tutte le imprese liquidità sufficiente per la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19. Lo rende noto la Commissione europea con avviso del 28 gennaio 2021, che ha inoltre deciso di aumentare l'intensità degli aiuti elevando i massimali stabiliti nel quadro temporaneo e consentito la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino al 31 dicembre 2022.
Il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
Il 19 marzo 2020 la Commissione Ue ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
Il Temporary Framework è stato integrato il 3 aprile (Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final), ulteriormente modificato ed esteso l'8 maggio (Comunicazione (C(2020 3156 final) e il 29 giugno (Comunicazione C(2020) 4509).
Inizialmente, la scadenza di applicabilità del quadro temporaneo era stata fissata al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 giugno 2021. La Commissione UE, il 13 ottobre, con una quarta modifica al quadro, ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2021, ad eccezione che per i regimi di aiuto alla ricapitalizzazione, prorogati fino al 30 settembre 2021.
Alla luce del protrarsi e dell'evoluzione della pandemia di COVID-19, la modifica del 28 gennaio 2021 proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese quelle di ricapitalizzazione.
Aiuti di importo limitato
Oltre a prorogare fino alla fine dell'anno la validità delle misure, la Commissione UE modifica il quadro temporaneo elevando i massimali per gli aiuti di importo limitato per impresa (tenendo conto della disponibilità degli aiuti "de minimis") nel seguente modo:
Tipologia impresa
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Massimale attuale (1)
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Precedente massimale (1)
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Impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli
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225 000 euro
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100 000 euro
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Impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura
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270 000 euro
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120 000 euro
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Imprese di tutti gli altri settori
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1,8 milioni euro
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800 000 euro
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(1) per impresa
Tali aiuti possono essere combinati con aiuti "de minimis" fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, purchè vengano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis".
Imprese con perdite di fatturato
Rafforzato anche il sostegno alle imprese con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019. Per tali imprese lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza erano 3 milioni di euro ).
Conversione degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette
Agli Stati membri inoltre verrà riconosciuta la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del quadro (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, nel rispetto delle condizioni del quadro temporaneo.
La conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato.
Elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato"
Prorogata poi fino al 31 dicembre 2021 l'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Comunicazione degli Stati membri
Infine una indicazione per gli Stati membri. Le eventuali variazioni delle misure di aiuto esistenti in linea con le ultime modifiche del quadro temporaneo possono notificate una sola volta e in blocco.
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