Covid 19. In Gazzetta le linee guida per la prevenzione in cantiere

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Covid 19. In Gazzetta le linee guida per la prevenzione in cantiere

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio dell’Ordinanza del 9 maggio 2022 dei Ministeri della Salute, delle Infrastrutture e del Lavoro rende ufficiale a tutti gli effetti l’entrata in vigore delle Linee Guida per la prevenzione del contagio da Covid-19 nei cantieri edili.

Le regole per i cantieri edili saranno valide fino al 31 dicembre 2022 e saranno applicabili anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, proprio con l’obiettivo – in seguito al rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, terminato il periodo emergenziale – di contrastare il rischio sanitario della diffusione del virus Covid-19.

Nell’Allegato all’Ordinanza vengono indicati i comportamenti da tenere per la prevenzione della diffusione del contagio in cantiere del virus Covid 19 sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori stessi e le misure di sicurezza che sono raccomandate.

Indicazioni vengono rese anche per quanto riguarda l’accesso da parte dei fornitori esterni ai cantieri e la pulizia e l’igiene che il datore di lavoro deve assicurare negli spogliatoi e nelle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi.

Le linee guida, ambito oggettivo

Le linee guida sono rivolte all’ambiente di lavoro “cantiere”, ricomprendendo in tale accezione tutti i datori di lavoro, i lavoratori subordinati ed autonomi, i tecnici e i soggetti che in esso operano.

Spetta poi al coordinatore per la sicurezza integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento ed effettuare la relativa stima dei costi, mentre i committenti vigilano sulla corretta applicazione delle misure anti contagio.

Le misure di sicurezza

Nello specifico, l’ordinanza in esame prescrive l’adozione delle seguenti misure:

  • utilizzo del lavoro agile per i portatori di particolari patologie e per quelle attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o a distanza;
  • adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio disposti dall’autorità sanitaria, eventualmente da integrare con altre più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e delle rappresentanze sindacali.

Con riferimento alle modalità di accesso al cantiere dei fornitori esterni, viene ribadito che il trasportatore deve utilizzare la mascherina per tutta la durata delle operazioni se, per le caratteristiche dei luoghi, si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

Gli adempimenti a carico dell’azienda

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a detti luoghi; in presenza di una persona con Covid 19 deve inoltre procedere immediatamente alla sanificazione dei locali utilizzati.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare i lavoratori riguardo i seguenti obblighi a loro carico:

  • rispetto di tutte le disposizioni in essere per l’accesso in cantiere, con particolare riferimento all’utilizzo delle mascherine e all'adozione dei comportamenti igienico-sanitari corretti;
  • informazione tempestiva della comparsa di qualsiasi sintomo riconducibile al Covid 19.

L’accesso agli spazi comuni, quali ad esempio le mense e gli spogliatoi, deve essere organizzato in modo da evitare assembramenti e con una ventilazione adeguata dei locali.

Infine, se una persona presente in cantiere abbia febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, il datore di lavoro deve procedere al suo isolamento.

Allegati

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