Covid 19. OIC: bilanci 2019 con continuità aziendale garantita
Pubblicato il 06 maggio 2020
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Confermato il documento interpretativo OIC 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, al termine della consultazione pubblica che si è chiusa il 3 maggio 2020.
Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha comunicato l’approvazione della versione definitiva del suddetto documento interpretativo, anche se la sua pubblicazione interverrà al termine del due process statutariamente previsto. Per quanto riguarda, invece, la comunicazione in merito alla redazione dell’impairment test, nei bilanci al 31 dicembre 2019, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, è stata già pubblicata la versione definitiva.
OIC. Continuità aziendale garantita nei bilanci 2019
L’Organismo italiano di contabilità, con il documento interpretativo n. 6, ha fornito importanti chiarimenti circa la disposizione normativa di cui all’articolo 7 del Decreto Liquidità (Dl n. 23/2020 in corso di conversione in legge) che introduce la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale, al ricorrere di determinate situazioni.
Vista la grande incertezza legata all'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, molti addetti ai lavori hanno sollevato dubbi circa la corretta applicazione di tale norma proprio con riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data.
Con la versione definitiva del documento, l’OIC ha sciolto alcuni nodi circa i soggetti e i bilanci cui la norma si riferisce, le condizioni richieste per poter applicare la deroga e la sua modalità di applicazione, oltre che indicazioni sull’informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.
In primo luogo, per quanto riguarda l’ambito soggettivo della norma, si precisa che essa si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i principi contabili nazionali, sia con riferimento ai bilanci d’esercizio che a quelli consolidati.
Riguardo al riferimento temporale per l’applicazione della deroga al principio di continuità aziendale, nel documento OIC si legge che: “la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (…) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’Oic 11”.
Nello specifico, quindi, con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, ma non ancora approvati dall’organo assembleare al 23 febbraio (data di inizio dell’emergenza sanitaria in Italia), l’interpretazione confermata è quella che permette di allineare tutti i bilanci che non risultavano ancora approvati prima dello scoppio della pandemia.
Ciò è stato fatto assumendo come riferimento temporale unitario la data del 31 dicembre 2019, che deve essere considerata la data alla quale cristallizzare la valutazione della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio.
Pertanto, i bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 possono avvalersi della deroga se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione:
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del paragrafo 21 dell’OIC 11, secondo cui la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività;
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oppure del successivo paragrafo 22, relativo alle situazioni in cui la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a operare in continuità.
Al contrario, invece, secondo l’OIC non è possibile attivare la deroga se al 31 dicembre 2019 “la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’Oic 11”, che richiamano le due fattispecie in cui non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o è già stata accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento.
In tal caso, l’applicazione della deroga rappresenta una pura facoltà, per cui gli amministratori possono redigere il bilancio applicando tutti i principi contabili, ad eccezione di quelli indicati nei due suddetti paragrafi dell’Oic 11 e del paragrafo 59 c) dell’Oic 29.
Di qui, l’importanza della norma per la generalità dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 che, in questa situazione di grande difficoltà economica, possono essere redatti nel presupposto dell'esistenza della continuità perché il Covid-19 è un fatto intervenuto dopo il 23 febbraio 2020.
OIC. Versione definitiva impairment test per i bilanci 2019
Per quanto riguarda la comunicazione circa la redazione del test di impairment, nei bilanci al 31 dicembre 2019, l’OIC ha confermato che in base alle indicazioni dell’OIC 29 l’insorgere della pandemia integra una fattispecie di fatto successivo alla chiusura dell’esercizio che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019, in quanto non evidenzia condizioni già esistenti a quella data, ma deve essere illustrato in Nota integrativa in considerazione della sua rilevanza.
Inoltre, ai fini della predisposizione dell’impairment test delle immobilizzazioni in applicazione del documento OIC 9, l’emergenza sanitaria non deve essere considerata un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019.
- edottto.com – Edicola del 29 aprile 2020 - Bilanci 2019. OIC sugli effetti del Coronavirus – Moscioni
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