Costo inerente rispetto all'attività di impresa, non ai ricavi
Pubblicato il 09 marzo 2021
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L’inerenza del costo va correlata all’attività imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all’oggetto dell’impresa e non ai ricavi.
E’ l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in materia di costi deducibili, per come ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 6368 dell’8 marzo 2021.
Nella decisione, è stato evidenziato come la ratio dell’impostazione richiamata riposi sulla nozione di reddito d’impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR, di tal ché sono esclusi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale.
Ne discende l’irrilevanza, da un lato, della congruità o dell’utilità del costo rispetto ai ricavi, in quanto il giudizio di inerenza da effettuare è di carattere qualitativo e non quantitativo, dall’altro, che l’antieconomicità del costo rispetto al ricavo atteso degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza.
Inerenza costi da verificare riguardo all’oggetto dell'attività di impresa
Nella vicenda specificamente esaminata, gli Ermellini hanno accolto il motivo di ricorso promosso da una Spa che si era vista confermare, da CTP e CRT, un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA con cui era stato recuperato a tassazione costi per spese di sponsorizzazione ritenuti indebitamente dedotti in quanto non inerenti.
La società contribuente si era rivolta alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui i costi di sponsorizzazione erano stati ritenuti indeducibili per assenza di certezza in quanto attività economiche.
Indeducibili solo i costi estranei ad attività imprenditoriale
Secondo la ricorrente, alla luce del recente orientamento di legittimità sopra richiamato, il giudizio di inerenza dei costi andava invece tratto in relazione alla correlazione tra costo e attività imprenditoriale, mentre l’antieconomicità assumeva il ruolo di mero elemento sintomatico.
Assunti, questi, a cui ha aderito la Sesta sezione civile della Cassazione, rilevando che, nella decisione impugnata, la valutazione di non inerenza era stata erroneamente tratta sulla base della sproporzione del costo assunto rispetto al potenziale ritorno commerciale offerto dalle manifestazioni sponsorizzate.
Il ricorso della società contribuente, ciò posto, è stato accolto, con rinvio alla CTR per una nuova valutazione di merito.
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