Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado: al via
Pubblicato il 15 settembre 2022
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A partire dal 16 settembre 2022, gli organi di giustizia tributaria perderanno la denominazione di Commissioni tributarie, regionali e provinciali, diventando, rispettivamente, Corti di giustizia tributaria di primo grado e Corti di giustizia tributaria di secondo grado.
Questo, in attuazione della Legge n. 130/2022 di riforma della giustizia e del processo tributario, in vigore, appunto, dal 16 settembre.
Addio CTP e CTR: gli organi di giustizia tributaria cambiano nome
Sul sito istituzionale della Giustizia tributaria viene precisato, in proposito, che da questa stessa data, l’applicativo del Processo tributario telematico (PTT), utilizzato per il deposito degli atti del contenzioso fiscale, sarà implementato con le nuove denominazioni.
Verranno quindi attivati, contestualmente, gli aggiornamenti dei servizi del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria e delle informazioni presenti nel portale.
Per finire, si specifica che resteranno validi gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica ordinaria (PEO) attualmente presenti nelle pagine web delle varie sedi giurisdizionali territoriali; ciò, in attesa della loro imminente modifica, di cui verrà data pubblicità nelle forme previste dalla legge.
Riforma giustizia e processo tributario, le altre novità in vigore dal 16 settembre
Tra le altre novità della riforma che diverranno operative dall'entrata in vigore della legge, ossia - come detto - dal 16 settembre, si segnalano:
- le previsioni in tema di onere della prova in capo al Fisco (salvo che nei casi di rimborso, per i quali l'onere è del contribuente), ai sensi delle quali l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, procedendo all'annullamento dell'atto impositivo in assenza della prova della sua fondatezza o se la prova risulta contraddittoria o comunque insufficiente;
- le nuove regole sulla sospensiva: fissazione dell'udienza al massimo entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e l'espresso divieto che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione coincida con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
A seguire, troveranno applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla medesima data:
- le nuove disposizioni sulla prova testimoniale in forma scritta;
- la possibilità, per il giudice tributario, di proporre la conciliazione d'ufficio.
Parimenti, si applicano a partire dal 16 settembre anche le norme su addebito delle spese al soccombente in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione e su responsabilità contabile del funzionario che abbia immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la mediazione.
Per finire, si rammenta che a seguito della modifica introdotta con la conversione del Dl aiuti bis, la definizione agevolata per le liti pendenti in cassazione si applica ai giudizi in corso per i quali il ricorso in sede di legittimità è notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.
Da segnalare che sul sito della Giustizia tributaria è stata pubblicata, lo scorso 12 settembre, un'apposita tabella per supportare gli utenti ad orientarsi tra le novità ordinamentali e gli istituti processuali introdotti.
Nella tabella, sono indicate le date a decorrere delle quali saranno applicate le principali novità previste dalla legge di riforma che, come detto, entrerà in vigore il 16 settembre 2022, prevedendo, tuttavia, per alcune disposizioni, un’applicazione differita.
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