Tasse e diritti marittimi, aliquote 2026
Pubblicato il 26 gennaio 2026
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Con Avviso del 23 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha reso note le aliquote delle tasse e dei diritti marittimi per l’anno 2026, applicabili nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 31 gennaio 2027.
L’aggiornamento delle tariffe avviene in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 1, commi 4 e 5, del Decreto interministeriale 24 dicembre 2012, ed è effettuato sulla base del tasso di inflazione FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) accertato dall’ISTAT.
Ambito di applicazione delle nuove aliquote
Le nuove aliquote sono articolate in due distinti regimi tariffari, in funzione della localizzazione del porto:
- Tabella A, valida per tutti i porti italiani, con esclusione dei punti franchi del porto di Trieste;
- Tabella B, valida esclusivamente per i punti franchi del porto di Trieste.
Le nuove aliquote:
- entrano in vigore il 1° febbraio 2026;
- rimangono applicabili fino al 31 gennaio 2027.
Porti italiani (esclusi i punti franchi di Trieste)
Per i porti italiani, l’adeguamento delle aliquote è calcolato nella misura del 75% del tasso di inflazione FOI ISTAT.
Le tariffe riguardano la tassa portuale, disciplinata dall’articolo 2 del DPR 107/2009, e sono determinate per singole categorie merceologiche, con doppia articolazione:
- aliquota intera, applicabile al traffico ordinario;
- aliquota ridotta, applicabile al traffico di cabotaggio e intracomunitario.
L’Avviso del 23 gennaio 2026 riporta, per ciascuna voce merceologica (tra cui cereali, carbone, oli minerali, materiali da costruzione, articoli di abbigliamento e altre merci), il confronto tra:
- le aliquote vigenti dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026;
- le nuove aliquote in vigore dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027.
Punti franchi del porto di Trieste
Per i punti franchi del porto di Trieste, l’adeguamento tariffario è applicato nella misura del 100% del tasso di inflazione FOI ISTAT.
In questo caso, le aliquote riguardano due diverse tipologie di prelievo:
- Tassa erariale,
- prevista dall’articolo 8 della legge 339/1989;
- applicata a specifiche categorie merceologiche, tra cui oli minerali, fosfati, cereali e materiali da costruzione.
- Tassa portuale,
- disciplinata dall’articolo 9 della legge 339/1989;
- distinta per gruppi merceologici, con una voce residuale per le merci non espressamente indicate.
Anche in questo caso, l’Avviso fornisce il raffronto tra le aliquote del periodo 2025–2026 e quelle valide per il periodo 2026–2027.
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