Tasse e diritti marittimi, aliquote 2026

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Con Avviso del 23 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha reso note le aliquote delle tasse e dei diritti marittimi per l’anno 2026, applicabili nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 31 gennaio 2027.

L’aggiornamento delle tariffe avviene in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 1, commi 4 e 5, del Decreto interministeriale 24 dicembre 2012, ed è effettuato sulla base del tasso di inflazione FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) accertato dall’ISTAT.

Ambito di applicazione delle nuove aliquote

Le nuove aliquote sono articolate in due distinti regimi tariffari, in funzione della localizzazione del porto:

  • Tabella A, valida per tutti i porti italiani, con esclusione dei punti franchi del porto di Trieste;
  • Tabella B, valida esclusivamente per i punti franchi del porto di Trieste.

Le nuove aliquote:

  • entrano in vigore il 1° febbraio 2026;
  • rimangono applicabili fino al 31 gennaio 2027.

Porti italiani (esclusi i punti franchi di Trieste)

Per i porti italiani, l’adeguamento delle aliquote è calcolato nella misura del 75% del tasso di inflazione FOI ISTAT.

Le tariffe riguardano la tassa portuale, disciplinata dall’articolo 2 del DPR 107/2009, e sono determinate per singole categorie merceologiche, con doppia articolazione:

  • aliquota intera, applicabile al traffico ordinario;
  • aliquota ridotta, applicabile al traffico di cabotaggio e intracomunitario.

L’Avviso del 23 gennaio 2026 riporta, per ciascuna voce merceologica (tra cui cereali, carbone, oli minerali, materiali da costruzione, articoli di abbigliamento e altre merci), il confronto tra:

  • le aliquote vigenti dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026;
  • le nuove aliquote in vigore dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027.

Punti franchi del porto di Trieste

Per i punti franchi del porto di Trieste, l’adeguamento tariffario è applicato nella misura del 100% del tasso di inflazione FOI ISTAT.

In questo caso, le aliquote riguardano due diverse tipologie di prelievo:

  1. Tassa erariale,
    • prevista dall’articolo 8 della legge 339/1989;
    • applicata a specifiche categorie merceologiche, tra cui oli minerali, fosfati, cereali e materiali da costruzione.
  2. Tassa portuale,
    • disciplinata dall’articolo 9 della legge 339/1989;
    • distinta per gruppi merceologici, con una voce residuale per le merci non espressamente indicate.

Anche in questo caso, l’Avviso fornisce il raffronto tra le aliquote del periodo 2025–2026 e quelle valide per il periodo 2026–2027.

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