Conversione “Sostegni”, un contributo alle start-up con inizio attività 2019

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Conversione “Sostegni”, un contributo alle start-up con inizio attività 2019

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.120 del 21 maggio 2021) della legge di conversione del decreto cd. “Sostegni” (L.n.69 del 21.05.2021) – a decorrere dal 22.05.2021 - sono state definitivamente messe in campo alcune importanti misure di contrasto all’emergenza sanitaria per lavoratori, famiglie e imprese. Trattasi di misure che erano state previste già nella versione originaria del decreto legge che sono state, in taluni casi, implementate e/o modificate in sede parlamentare.

Un primo intervento da evidenziare concerne il contributo per le start-up aventi partita Iva 2018 e inizio attività 2019. L’articolo 1-ter del D.L. 41/2021, infatti, riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

a) l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;

b) siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del D.L. “Sostegni”.

Slitta, invece, al 30 settembre 2021 (in luogo del 30 aprile) il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e “sospesa” ai sensi dell'articolo 24 del D.L.34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni in materia di aiuto di Stato. Introdotto, poi, un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Mentre è stata oggetto di modifica la disciplina del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del D.L. n. 83/2014.

Novità anche per quanto concerne i canoni di locazione non percepiti: la disposizione contenuta nell’articolo 26 del Tuir, infatti, trova ora applicazione per i canoni non percepiti dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

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