Dal decreto Sostegni convertito novità e conferme

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Dal decreto Sostegni convertito novità e conferme

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n.120 del 21 maggio 2021) della legge di conversione del decreto cd. “Sostegni” (L.n.69 del 21.05.2021) – a decorrere dal 22.05.2021 - sono state definitivamente messe in campo alcune importanti misure di contrasto all’emergenza sanitaria per lavoratori, famiglie e imprese. Trattasi di misure che erano state previste già nella versione originaria del decreto legge che sono state, in taluni casi, implementate e/o modificate in sede di discussione parlamentare.

Contributo a fondo perduto

Nel confermare l’impianto, ormai noto, del contributo a fondo perduto diretto a sostenere gli operatori economici duramente colpiti dall’emergenza da covid-19 (che sarà oggetto di ulteriore articolata disciplina nell’ambito del decreto cd. “Sostegni-bis”), in sede di conversione in legge, viene introdotto un ulteriore specifico contributo alle start-up aventi partita Iva 2018 e inizio attività 2019.

L’articolo 1-ter del D.L. 41/2021, infatti, riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

 Si tratta, comunque, di soggetti ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del D.L. 41/2021. Tuttavia, il beneficio è riconosciuto a condizione che:

  • l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
  • siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del DL “Sostegni”.

E’ demandato ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle suddette disposizioni, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa (20 milioni di euro per il 2021).

Ulteriore intervento ha riguardato, poi, la definitiva “abrogazione” del contributo a fondo perduto previsto da D.L. 137/2020 a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali nonché degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Viene “modificato”, invece, l’articolo 59, comma 1, lett. a), del D.L. n. 104/2020 concernente il contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici.

Per effetto dell’intervento normativo, la platea dei beneficiari del contributo in esame viene “circoscritta” ai soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione disponibile abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Si esclude l'applicazione del requisito del numero di abitanti ai comuni interessati dagli “eventi sismici” verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 189/2016 convertito.

Esenzione prima rata IMU

Per effetto dell’articolo 6-sexies del D.L. 41/2021 sono “esentati” dal pagamento della prima rata Imu i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dalla norma in esame, ossia alcuni soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Nello specifico, l’esenzione della prima rata IMU 2021 si applica “solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori”. Detta disposizione trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni in materia di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da covid-19.

Proroga del versamento dell'IRAP

Slitta al 30 settembre 2021 (in luogo del precedente 30 aprile) il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e “sospesa” ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni in materia di aiuto di Stato. La modifica normativa interviene sull’articolo 42-bis, comma 5 del D.L. 104/2020. Così, rispetto alla sua formulazione originaria, in caso di errata applicazione delle disposizioni del D.L. “Rilancio” in materia di IRAP, viene ora disposto che l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il prossimo 30 settembre senza applicazioni di sanzioni e interessi. 

Credito d’imposta ristrutturazione alberghi

Modificando la disciplina del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture  ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, la norma dell’articolo 28 comma 1-bis del decreto “Sostegni” stabilisce che il beneficio è ora riconosciuto nel rispetto dei limiti della norma UE in materia di aiuto di stato.  

La modifica è, quindi, finalizzata a prevedere che il credito d’imposta in esame  sia concesso nel rispetto dei limiti di cui al regolamento “de minimis” ed entro i limiti (più ampi) consentiti dal Temporary Framework.

Credito d’imposta spettacoli

L’articolo 36-bis del D.L. 41/2021 convertito introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.

Possono beneficiare del nuovo beneficio le imprese che svolgono, appunto, attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019. A detti soggetti, quindi,  è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo “straordinario”. 

Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il bonus è concesso anche qualora dette imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Si ricorda che il FUS, istituito dalla legge. 163/1985 è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

Si osserva che il credito d'imposta:

  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante F24. Inoltre, la norma dispone che non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste in materia di aiuto di Stato. Sarà, tuttavia, un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – a stabilire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Canoni di locazione non percepiti

In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni” viene anticipata all’01.01.2020 l’entrata in vigore della disposizione riguardante la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come risultante dall’articolo 26 del Tuir. In particolare, con l’articolo 6-septies del D.L. 41/2021 convertito viene:

  • “abrogato” l'articolo 3-quinquies, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo cui la possibilità di fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto (ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità) riguardava i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • stabilito che le disposizioni dell'articolo 26 del Tuir hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Quindi, mentre l'abrogato comma 2 dell'articolo 3-quinquies si riferiva ai contratti stipulati dalla data del 1° gennaio 2020, la nuova disposizione fa riferimento ai canoni non percepiti a partire dalla stessa data, e quindi anche ai contratti stipulati precedentemente. Ne risulta un'estensione dell'applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 26 del Tuir. Quest’ultimo, come modificato dall'articolo 3-quinquies, comma 1, del D.L. 34/2019 stabilisce che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’articolo 21 del TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (articolo 17, comma 1, lett. n-bis) del Tuir). Inoltre, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

Per effetto della conversione del decreto “Sostegni”, quindi, la nuova disposizione contenuta nell’articolo 26 del Tuir trova applicazione per i canoni non percepiti dall’1.1.2020, senza che assuma rilevanza la data di stipula del contratto. La norma ha effetti già sulla dichiarazione 2021 relativa all’anno d’imposta 2020.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

Con l’inserimento del nuovo comma 4-bis nell’ambito dell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 viene stabilito che la rivalutazione dei beni d’impresa può essere eseguita anche nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ossia nel bilancio 2021 per i soggetti con esercizio solare):

  • con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
  • ai soli fini civilistici, ossia senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3%).

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale

L’articolo 5-bis del D.L. 41/2021 convertito reca una “norma di interpretazione autentica” volta a consentire la rivalutazione di beni e partecipazioni da parte delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale.  

La norma dell’articolo 6-bis del D.L. n.23/2020 prevede, in particolare, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Per effetto della disposizione in esame, detta norma “si interpreta” nel senso che la rivalutazione è applicabile anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto d’azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell’articolo 102, comma 8 del Tuir. Si ricorda che l’articolo 2561, comma 2 del codice civile prevede l’obbligo per l’affittuario di conservare il livello di efficienza dei beni aziendali. In considerazione di tale onere che grava sull’affittuario, a fini fiscali le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali competono all’affittuario stesso. Le parti contrattuali possono, tuttavia, derogare al disposto sopra richiamato e, in tal caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti è esclusivamente del concedente.  

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale.

 In base alla norma interpretativa, quindi, rileva la sola destinazione dell’immobile ad albergo e l’operatività dell’affittuario nel settore alberghiero. Va detto che le citate disposizioni interpretative hanno efficacia “retroattiva” (per effetto del combinato disposto degli articoli 1 e 3 dello Statuto dei contribuenti).

Misure per welfare aziendale

Estenso al periodo d’imposta 2021 il “raddoppio” della soglia di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti ed i servizi prestati al lavoratore (si passa, per tutto il 2021, da 258,23 a 516,46 euro).

Si rammenta che l’articolo 51 comma 1 del Tuir dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Al comma 3 dello stesso articolo viene, poi, previsto che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Con la nuova norma, il legislatore, agendo sull'articolo 112, comma 1 del D.L. 104/2020 convertito ha sostituito le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» con l’espressione «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» allungando, di fatto, la misura al periodo d’imposta 2021. Si evidenzia che detta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro e che, ai fini determinazione della stessa, occorre considerare anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Si ricorda altresì che -  in base ai chiarimento forniti dalla C.M. 326/E/1997 - la verifica di detto limite va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto (comprensivo dell'eventuale IVA a carico del dipendente) per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta.

Modalità di recupero del contributo per l’acquisto di ciclomotori e motocicli

L’articolo 5 del D.L. 41/2021 convertito dispone che le imprese costruttrici o importatrici, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l’acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.  

Ad essere chiamato in causa è il contributo per l'acquisto, anche in leasing, di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi, previsto dalla legge di bilancio 2019 (inizialmente a partire dal 2019 e poi esteso fino al 2026 con successivi provvedimenti) e pari al 30% del prezzo sino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo è concesso per l’acquisto di tutti i veicoli rientranti nella categoria L a prescindere dalla potenza.

Il D.L. n. 34/2020 (articolo 44-bis) ha esteso l'applicazione dell'incentivo anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottamazione di un qualsiasi  veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un di veicolo che sia stato oggetto di  ritargatura obbligatoria, il bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno 12 mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto detto contributo, alle medesime condizioni, anche in caso di acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni”, viene ora stabilito che:

  • il “comma 15-bis” della norma in esame “sostituisce” il comma 1061 della legge di Bilancio 2019, prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del ciclomotore o motociclo elettrico o ibrido nuovo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.
  • il “comma 15-ter” rinvia la definizione delle modalità attuative ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Pagamento cartelle, avvisi addebiti

In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni” si confermano le disposizioni in materia già previste dal decreto 41/2021. Tuttavia, si segnala che il decreto “Sostegni-bis”, approvato dal consiglio dei Ministri lo scorso 20 maggio ha differimento fino al “30 giugno 2021” la sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione. La nuova misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.  

Resta ferma la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’articolo 13-decies del D.L. 137/2020.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Infine, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

Rate da rottamazione e “saldo e stralcio”

Confermate anche le disposizioni riguardanti le somme dovute per la rottamazione-ter, il “saldo e stralcio” e la definizione delle risorse proprie UE. Nello specifico, viene stabilito che il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere nel corso 2021 è considerato “tempestivo” e non determina l'inefficacia delle stesse se effettuato “integralmente” entro:

  • il 31.07.2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
  • il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

Resta fermo che, se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (sono consenti i 5 giorni di tolleranza) o per importi “parziali”, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Scadenza pagamenti rate 2020

Ai soli contribuenti in regola con le rate 2019, il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:

  • della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);
  • delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica - articolo 1, comma 190, L.145/2018);
  • delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea;

non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° luglio 2021. Quindi, possono usufruire della proroga al 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2020 solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

Scadenza pagamenti rate 2021

Differito al 30 novembre 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021. In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020 (da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021) il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021. Quindi, potranno usufruire della proroga al 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2021 solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020. Anche per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della rottamazione-ter e della “definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
  • le rate del “saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della "rottamazione-ter” e della “definizione agevolata delle risorse UE”.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Viene confermato l’annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data del 23/03/2021 avevano un importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

I beneficiari dello “stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Tale disposizione, analogamente allo stralcio di cui all’articolo 4 del D.L.n.119/2018, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.

La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta mediante un apposito decreto del Ministero dell’economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Fino alla data che sarà stabilita dal suddetto decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Tuttavia, l’annullamento automatico non si applica alle seguenti fattispecie:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’UE;
  • Iva riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea,
  • crediti derivanti da pronunce dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Definizione agevolata avvisi bonari

Confermato il contenuto dell’articolo 5 del decreto cd. “Sostegni” in materia di definizione degli avvisi bonari. In particolare, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, è stata prevista la possibilità di definire in via “agevolata” le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

La misura interessa i soggetti con partita Iva “attiva” alla data del 23/03/2021 che hanno subito “una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente”. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020; per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ai fini della determinazione del parametro di riferimento riguardante la riduzione del volume d’affari si fa riferimento all’ammontare dei ricavi e/o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020.

La definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità che l’Agenzia delle entrate:

  • per il periodo d’imposta 2017, ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha inviato a seguito della sospensione disposta dall’articolo 157 del D.L. n. 34 del 2020; 
  • per il periodo d’imposta 2018, deve elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Il beneficio, quindi, si sostanzia nello “stralcio” dell sanzioni e delle eventuali somme aggiuntive, in quanto il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.

La possibilità di beneficiare della definizione in esame sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate, in sede di notifica dell’avviso bonario a seguito dell’esito dei controlli previsti dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni Iva dall’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, una volta verificati i presupposti per accedere alla definizione. In particolare, l'Agenzia, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi ed invia agli stessi, unitamente alla comunicazione di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La definizione si “perfeziona” con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

 

Quadro Normativo

D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 CONVERTITO IN LEGGE N.69 DEL 21 MAGGIO 2021

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