Decreto Coesione: legge di conversione in GU. Correttivi al Bonus ZES Unica
Pubblicato il 08 luglio 2024
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 6 luglio 2024 la legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto Coesione
Il disegno di legge di conversione del decreto Coesione è stato approvato definitivamente nella seduta del 3 luglio 2024 dalla Camera nel testo modificato dal Senato il 26 giugno 2024.
La legge 4 luglio 2024, n. 95 è in vigore dal 7 luglio 2024.
Tra le novità apportate al testo in fase di conversione del decreto legge n. 60 del 2024, di interesse per datori di lavoro e professionisti, si segnalano i seguenti.
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Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno
È sicuramente la modifica più rilevante al testo del decreto-legge n. 60/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
La novella della legge di conversione n. 95 del 2024, all’articolo 24, che disciplina il cd. Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica), suona più come una precisazione, in linea con l’invito contenuto nel dossier parlamentare.
Dall’esonero contributivo del Bonus ZES Unica, infatti, le disposizioni del decreto Coesione non escludono esplicitamente i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, esclusioni che sono invece poste per gli altri esoneri contributivi del decreto Coesione, vale a dire i Bonus Giovani under 35 (articoli 21 e 22) e Bonus donne (articolo 23).
La legge di conversione n. 95 del 2024 espressamente modifica l’articolo 24 del decreto Coesione, prevedendo espressamente che il Bonus ZES Unica non si applichi ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
In aggiunta, si riduce l’ambito temporale di fruizione del beneficio fiscale previsto dal comma 9 dello stesso articolo 24.
Il decreto-legge n. 60/2024 stabilisce che, per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero contributivo del Bonus ZES Unica, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto.
Gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, non tenendosi conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.
La legge di conversione n. 95 del 2024 riduce di un anno (dal 31 dicembre 2028 al 31 dicembre 2027) l’operatività della misura in parola.
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Bonus Giovani, Donne e ZES Unica: decreti attuativi
Il decreto Coesione poi subordina l’operatività dei Bonus Giovani, Donne e ZES Unica all’emanazione di un decreto interministeriale di definizione delle modalità attuative dell'esonero, non specificando però i tempi di emanazione degli stessi.
La legge di conversione n. 95 del 2024 prevede che tali decreti debbano essere adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Coesione.
NASpI e DIS-COLL
L’articolo 25 del decreto Coesione dispone che i percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) siano iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
I nuovi soggetti iscritti d’ufficio al SIISL devono caricare sulla piattaforma il proprio curriculum vitae, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) ed il Patto di servizio, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In base alla novella della legge di conversione n. 95 del 2024, tale decreto dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95 del decreto Coesione (7 luglio 2024).
Funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
L’articolo 26 del decreto Coesione definisce le regole di funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attribuendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del compito di definire, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 60/2024:
- le modalità e le condizioni mediante cui i datori di lavoro potranno pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all’interno del proprio organico;
- le modalità di accesso su base volontaria alla piattaforma da parte di tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego, diversi dai soggetti obbligati.
In aggiunta, il comma 5 prevede l’introduzione di un meccanismo di valutazione degli enti accreditati, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base della percentuale dei soggetti iscritti al corso di formazione, assunti entro sei mesi dalla conclusione del corso stesso. Le modalità e i termini inerenti a tale meccanismo sono disciplinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La legge di conversione n. 95 del 2024 del decreto Coesione dispone che tale decreto debba essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali
Infine, con una modifica approvata all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, passa da 81 mesi a 90 mesi l’operatività della Autorità di Sistema portuale nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.
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