ISCRO per i liberi professionisti: il decreto Coesione cambia la disciplina

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ISCRO per i liberi professionisti: il decreto Coesione cambia la disciplina

L'erogazione dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è accompagnata, non più condizionata, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

È la novità prevista dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, cd. decreto Coesione, alla disciplina dell’ISCRO.

E non l’unica.

Concluso l'esame in Commissione Bilancio il 19 giugno 2024, il disegno di legge di conversione si appresta ad essere esaminato dall’Assemblea del Senato il 25 giugno 2024.

Cosa è l’ISCRO? Quando e a chi è erogato? Quali sono le novità in arrivo?

Diamo risposta a queste domande nell’approfondimento che segue.

ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 142-155, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto, a regime, l’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), precedentemente istituita solo in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 386-400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

La disciplina dell’indennità strutturale, pur con qualche sostanziale differenza tesa perlopiù a delimitarne l’applicazione, mutua l’impianto della prestazione sperimentale.

A chi è destinata l’ISCRO

L’indennità ISCRO è destinata ai liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, evidenzia l’INPS nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021 con riferimento all’ISCRO 2021-2023), iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986).

L’indennità spetta solo se tali soggetti facciano valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non siano titolari, al momento della domanda e durante la percezione dell'ISCRO, di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non siano beneficiari di Assegno di inclusione (reddito di cittadinanza  per l'ISCRO sperimentale) al momento della domanda e durante la percezione dell'ISCRO;
  • abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% (in luogo del 50% previsto per l’ISCRO sperimentale) della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni (tre anni per l’ISCRO sperimentale) precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
Esempio. Se la domanda di indennità ISCRO è presentata nell’anno 2024, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla Dichiarazione dei redditi dell’anno 2023, anno precedente alla presentazione della domanda, che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (ossia i due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda).
  • aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito (solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma) non superiore a 12.000 euro (in luogo di 8.145 euro previsto per l’ISCRO sperimentale). Tale reddito è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni (in luogo dei quattro anni previsti per l’ISCRO sperimentale), alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

A quanto ammonta l’ISCRO

Cambia anche il metodo di calcolo dell’indennità.

L’ISCRO strutturale è infatti pari al 25%, su base semestrale, della media (non più dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate previsto per l’ISCRO sperimentale) dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Per il 2024, l'importo (rivalutato annualmente) non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

Domanda all’INPS

La domanda, recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.

L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.

Erogazione dell’ISCRO

L’ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio della sua fruizione. 

A differenza di quanto previsto per l’ISCRO sperimentale (esentasse), l'ISCRO strutturale concorre alla formazione del reddito.

Misure di condizionalità e patto di attivazione digitale

Il comma 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 condiziona l’erogazione dell’indennità ISCRO alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, demandando la loro definizione ad apposito decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio.

Tale decreto non è stato ad oggi emanato.

Alla stregua di quanto stabilito per l’ISCRO sperimentale, il disegno di legge di conversione del decreto Coesione, al comma 1 dell’articolo 17-bis, modifica la previsione della legge di Bilancio 2024 disponendo che l'erogazione dell'ISCRO sia solo accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Inoltre, il ddl stabilisce che il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, sia tenuto ad autorizzare l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche) ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

ISCRO in sintesi

Forniamo infine una tabella riassuntiva delle informazioni principali sull'ISCRO:

Argomento

Dettagli

Destinatari

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che esercitano attività di lavoro autonomo

Requisiti

Non titolari di trattamento pensionistico diretto

Non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

Non beneficiari di Assegno di inclusione

Reddito autonomo dell'anno precedente alla domanda < 70% della media dei due anni precedenti all'anno precedente la domanda

Reddito non superiore a 12.000 euro nell'anno precedente la domanda

In regola con la contribuzione previdenziale

Partita IVA attiva da almeno tre anni

Criteri di calcolo

25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti all'anno precedente della domanda.

Importo massimo per il 2024: 800 euro mensili

Importo minimo per il 2024: 250 euro mensili

Durata e frequenza

Erogata per 6 mesi

Non richiedibile nel biennio successivo all'anno di inizio della fruizione

Domanda

Presentata all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno

Erogazione e regime fiscale

Dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Concorre alla formazione del reddito

Percorsi di aggiornamento professionale

Eogazione accompagnata da partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Patto di attivazione digitale

Autorizzazione alla trasmissione dei dati di contatto all'INPS per la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

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