Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni
Pubblicato il 16 maggio 2024
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Tre nuovi sgravi contributivi renderanno più agevoli le nuove assunzioni nel periodo tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025.
Il piano degli incentivi previsto dall’ultimo emanato decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, c.d. Decreto Coesione, ha come obiettivo l’incremento dell’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sviluppare l’occupazione nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
I predetti esoneri si aggiungeranno, laddove confermati in sede di conversione, a quelli vigenti e non rappresentano una novità – nella struttura in cui sono proposti – rispetto a quanto già visto negli anni precedenti con il c.d. Esonero under 36 e con l’innalzamento al 100% della contribuzione datoriale dovuta per l’assunzione di donne svantaggiate (ex riduzione contributiva legge n. 92/2012.
Alcune delle nuove misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tutte, invece, dovranno attendere l’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione delle modalità attuative dell’esonero che verrà, come di consueto, gestito dall’INPS.
Bonus Giovani under 35
Un anno anagrafico in meno tra i requisiti per l’assunzione stabile di giovani rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il nuovo esonero contributivo è rivolto esclusivamente ai datori di lavoro privati, fatta eccezione per i datori di lavoro del settore domestico, per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di personale dipendente non dirigenziale intercorse nel periodo dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
NOTA BENE: Il Bonus Giovani sarà concesso ai datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Rimane esclusa dalla misura la pubblica amministrazione nei termini e secondo le condizioni previste dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Specificatamente, secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 22, del Decreto Coesione, l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (34 anni e 364 giorni) e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
ATTENZIONE: L’incentivo non si applica ai rapporti di apprendistato. Conseguentemente non è ostativo al riconoscimento dell’incentivo in trattazione un eventuale precedente assunzione, presso altro datore di lavoro, con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Parimenti, si ritiene non ostativo per l’accesso all’esonero un eventuale precedente rapporto di lavoro domestico o intermittente, anche a tempo indeterminato.
Lo sgravio contributivo sarà fruibile per un periodo massimo di 24 mesi, nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 500 euro su base mensile, fermo restando i limiti delle risorse stanziate a mente del comma 7 del medesimo articolo.
Tale limite massimo viene aumentato sino alla soglia di 650 euro su base mensile per le assunzioni intervenute in sedi operative o produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
NOTA BENE: Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto Coesione, è riconosciuta la possibilità ai datori di lavoro di fruire dell’eventuale plafond di incentivo residuo rispetto ad un precedente rapporto di lavoro parzialmente agevolato. Sul punto si ritiene che rimanga fermo il periodo in cui anche la successiva assunzione o trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire (arco temporale tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025).
Il diritto alla fruizione degli incentivi è, naturalmente, subordinato al rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché alle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale ordinarie regole minime vigenti nel nostro ordinamento.
Il quinto e sesto comma, del citato art. 22 del decreto Coesione prevedono, altresì, una serie di ulteriori condizioni specifiche, quasi del tutto similari a quanto precedentemente previsto per l’esonero under 36 dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023, In particolare:
- il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva;
- il datore di lavoro, nei sei mesi successivi l’assunzione agevolata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per cui fruisce dell’esonero in argomento ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella medesima unità produttiva.
È esclusa, dal comma 9 dell'art. 22 del decreto Coesione, la possibilità di cumulo del Bonus Giovani con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa – ovviamente relativamente alla parte di contribuzione a carico del datore di lavoro.
Il Bonus Giovani è, invece, compatibile, non comportandone una riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
La possibilità di fruire dell’esonero è subordinata:
- all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- all’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle modalità attuative dell’esonero, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;
- alla circolare amministrativa INPS contenente le indicazioni operative.
ATTENZIONE: Diversamente da quanto avvenuto nel triennio 2021-2023, il Bonus Giovani sarà presuntivamente soggetto ad apposita autorizzazione preventiva da parte dell’Istituto previdenziale chiamato a verificare la copertura finanziaria dello sgravio anche in via prospettica. L’INPS, infatti, non darà corso, a mente del comma 7, all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa.
Under 30 strutturale vs Bonus Giovani
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Under 30 (L.n. 205/2017) |
Bonus Giovani (D.l. n. 60/2024) |
Tipologia di esonero |
Strutturale |
A scadenza |
Destinatari |
Datori di lavoro del settore privato, a prescindere che assumano la qualifica di imprenditori. Esclusa la P.A. e i datori di lavoro domestici |
Datori di lavoro del settore privato, a prescindere che assumano la qualifica di imprenditori. Esclusa la P.A. e i datori di lavoro domestici |
Lavoratori agevolabili |
Giovani under 30 (29 anni e 364 giorni) che non siano mai stati occupati nella loro vita lavorativa con un contratto a tempo indeterminato |
Giovani under 35 (34 anni e 364 giorni) che non siano mai stati occupati nella loro vita lavorativa con un contratto a tempo indeterminato |
Periodo di vigenza dell’esonero |
Dal 1° gennaio 2018 |
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Rapporti di lavoro incentivati |
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato o trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato |
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato o trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato |
Rapporti di lavoro esclusi dall’incentivo |
Rapporti di lavoro domestico, rapporti di lavoro intermittente, con o senza indennità di disponibilità, rapporti di lavoro dirigenziali, rapporti di apprendistato |
Rapporti di lavoro domestico, rapporti di lavoro intermittente, con o senza indennità di disponibilità, rapporti di lavoro dirigenziali, rapporti di apprendistato. |
Quota di contribuzione agevolata |
50% con esclusione dei premi INAIL |
100% con esclusione dei premi INAIL. |
Soglia massima agevolazione |
3.000 euro da riparametrare ed applicare su base mensile |
500 euro mensili (pari a 6.000 euro annui). L’importo massimo fruibile aumenta a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate in sedi collocate nella ZES |
Portabilità del plafond residuo su altro datore |
Si |
Si |
Durata dell’esonero |
36 mesi |
24 mesi |
Accesso allo sgravio a seguito di mantenimento in servizio dell’apprendista |
Si, a decorrere dalla scadenza dell’aliquota ridotta ex art. 47, comma 7, D.lgs. n. 81/2015, per un periodo massimo di 12 mesi. Il requisito dell’età anagrafica del lavoratore va verificato alla data di prosecuzione del rapporto |
No |
Condizioni generali |
Il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sugli incentivi di cui all’art. 31, d. lgs. n. 150/2015, nonché le previsioni dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 |
Il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sugli incentivi di cui all’art. 31, d. lgs. n. 150/2015, nonché le previsioni dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 |
Condizioni specifiche |
Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti per g.m.o. o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Non deve, altresì, procedere con le medesime tipologie di licenziamento nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata sia relativamente al lavoratore beneficiario che ad altri lavoratori impiegati per le stesse mansioni e nella medesima unità produttiva |
Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti per g.m.o. o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Non deve, altresì, procedere con le medesime tipologie di licenziamento nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata sia relativamente al lavoratore beneficiario che ad altri lavoratori impiegati per le stesse mansioni e nella medesima unità produttiva |
Cumulabilità |
Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente |
Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, fatta eccezione che per la maggiorazione del costo ammesso in deduzione sulle nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 216/2023) |
Procedura INPS |
Immediata con esposizione diretta in DM. Circolare n. 40/2018. |
Autorizzazione INPS. In attesa. |
Esempio: quota esonero su DM rispetto a retribuzione lorda € 1.700 nel settore terziario + 5 dipendenti |
Quota a debito: € 662,49 Quota esonero: € 243,78 Saldo DM: € 418,71 |
Quota a debito: € 662,49 Quota esonero: € 487,56 Saldo DM: € 174,93 |
Bonus Donne
Con il successivo art. 23 del decreto Coesione, il Governo ha previsto uno sgravio per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate da parte di datori di lavoro del settore privato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Per questo esonero, l’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile.
ATTENZIONE: Anche questa misura, alla stregua del Bonus Giovani, deve intendersi ulteriore rispetto agli sgravi strutturali attualmente previsti dal nostro ordinamento (under 30 ex l. n. 205/2017 e riduzione donne ex l. n. 92/2012). In particolare si noti che, salvo modifiche che interverranno in sede di conversione, il Bonus Donne sembrerebbe essere riconosciuto esclusivamente rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate escludendo le eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
I soggetti agevolabili sono, dunque, le lavoratrici che si trovino nelle condizioni stabilite dal successivo comma 2 dell'art. 23 del decreto Coesione, ovverosia:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zone Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE secondo le previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo 2022-2027;
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne occupate in professioni e settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%, come annualmente individuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per il 2024 il decreto interministeriale 20 novembre 2023, n. 365).
NOTA BENE: Si rammenta che la nozione di impiego regolarmente retribuito individua soggetti che negli ultimi sei mesi non siano stato titolari di un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto un’attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore alla c.d. no tax area, pari rispettivamente a 5.500 per il lavoro autonomo e 8.500 euro per i redditi assimilati a lavoro dipendente.
Si noti che a mente del terzo comma, art. 23, del Decreto Coesione, le assunzioni che beneficeranno dell’incentivo dovranno realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori mediamente occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
L’esonero, non cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento, rimane, invece, compatibile con la riduzione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione sulle nuove assunzioni a mente dell’art. 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
L’applicazione della misura è subordinata all’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale saranno definite le modalità attuative, nonché i rapporti tra i datori di lavoro e l’ente gestore (INPS).
Riduzione donne legge n. 92/2012 vs Bonus Donne
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Donne (L.n. 92/2012) |
Bonus Donne (D.l. n. 60/2024) |
Tipologia di esonero |
Strutturale |
A scadenza |
Destinatari |
Datori di lavoro del settore privato, a prescindere che assumano la qualifica di imprenditori. Esclusa la P.A. e i datori di lavoro domestici |
Datori di lavoro del settore privato, a prescindere che assumano la qualifica di imprenditori. Esclusa la P.A. e i datori di lavoro domestici |
Lavoratrici agevolabili |
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Periodo di vigenza dell’esonero |
Dal 1° gennaio 2013 |
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
Rapporti di lavoro incentivati |
Rapporti di lavoro a tempo determinato, rapporti a tempo indeterminato o trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato |
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato |
Rapporti di lavoro esclusi dall’incentivo |
Rapporti di lavoro domestico, rapporti di lavoro intermittente, con o senza indennità di disponibilità, rapporti di apprendistato |
Rapporti di lavoro domestico, rapporti di lavoro intermittente, con o senza indennità di disponibilità, rapporti di apprendistato |
Quota di contribuzione agevolata |
50%, ivi inclusa anche la quota dei premi e dei contributi INAIL |
100% con esclusione dei premi INAIL |
Soglia massima agevolazione |
Non prevista |
650 euro mensili (pari a 7.800 euro annui) |
Portabilità del plafond residuo su altro datore |
No |
No |
Durata dell’esonero |
12 mesi per i rapporti a termine. 18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato ovvero per complessivi 18 mesi nei casi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. |
24 mesi |
Condizioni generali |
Il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sugli incentivi di cui all’art. 31, d. lgs. n. 150/2015, nonché le previsioni dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 |
Il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sugli incentivi di cui all’art. 31, d. lgs. n. 150/2015, nonché le previsioni dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 |
Condizioni specifiche |
L’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto per ciascun mese rispetto ai dodici mesi precedenti |
L’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto per ciascun mese rispetto ai dodici mesi precedenti |
Cumulabilità |
Cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente |
Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, fatta eccezione che per la maggiorazione del costo ammesso in deduzione sulle nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 216/2023). |
Procedura INPS |
Istanza online > Modulo 92-2012. Richiesto codice “2H” su matricola azienda. Circolare INPS n. 111/2013 |
Autorizzazione INPS. In attesa. |
Esempio: quota esonero su DM rispetto a retribuzione lorda € 1.700 nel settore terziario + 15 dipendenti |
Quota a debito: € 426,36 Saldo DM: € 426,36 Quota esposta su riduzione parte a debito DM |
Quota a debito: € 677,79 Quota esonero: € 497,76 Saldo DM: € 180,03 |
Bonus ZES
L’ultima delle tre principali agevolazioni previste dal Decreto Coesione è contenuta nell’art. 24 ed è denominata Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Similarmente alle precedenti, lo sgravio si sostanza in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.
Il limite massimo di importo fruibile è pari a 650 euro mensili.
Il Bonus ZES è rivolto, però, esclusivamente alla micro impresa: possono accedere, infatti, all’incentivo in argomento esclusivamente i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono, naturalmente, in una sede operativa o produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale.
Quanto alla platea di lavoratori agevolabili, il comma 3, individua i soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. Naturalmente questo incentivo chiude il cerchio rispetto alle assunzioni intervenute con il Bonus Giovani, sicché le imprese che assumono nella ZES potranno sostanzialmente accedere:
- al Bonus Giovani, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, mai impiegati nella loro vita lavorativa con contratto a tempo indeterminato;
- al Bonus ZES, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti over 35, disoccupati da almeno 25 mesi.
Tra i due citati esoneri, vi è un ulteriore comune denominatore: anche il Bonus ZES, infatti, consente la portabilità del plafond agevolativo, sicché l’esonero sarà eventualmente fruibile, nella sua misura residua, in forza di una nuova assunzione da parte di un diverso datore di lavoro.
Quanto alle condizioni per l’accesso al Bonus ZES, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed il rispetto dell’art. 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296, i datori di lavoro non devono:
- aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per giustificato motivo soggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato ovvero un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella medesima unità produttiva del primo.
Anche il Bonus ZES, come i precedenti, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione di costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
La misura è subordinata ex art. 108, par, 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’autorizzazione della Commissione UE, nonché all’emanazione del decreto interministeriale per la definizione delle modalità attuative.
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