Contributo di vigilanza alla Consob, istruzioni

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Contributo di vigilanza alla Consob, istruzioni

Normativamente si prevede che la Consob, per quanto riguarda il proprio sostegno economico, stabilisca annualmente la cifra delle quote che le devono essere versate dagli enti sotto il suo controllo – c.d. contributo di vigilanza.

A tal fine è stata emanata la delibera del 10 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025, valida per il 2025.

La delibera fissa:

  • i soggetti tenuti alla contribuzione,
  • la misura della contribuzione,
  • i termini di versamento della contribuzione.

Procedura per il versamento del contributo

La notifica di pagamento viene inviata all'indirizzo dei soggetti obbligati al versamento nei quindici giorni precedenti la scadenza. Il versamento si realizza tramite il sistema PagoPA.

Le direttive per effettuare il pagamento e i servizi di supporto per situazioni di non ricezione della notifica PagoPA sono disponibili in una sezione dedicata sul sito web ufficiale della Consob.

I soggetti non residenti hanno possibilità di fruire dell'opzione di pagare tramite bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie fornite nella notifica di pagamento, qualora il pagamento attraverso PagoPA non sia fattibile.

Le indicazioni sulla causale del pagamento da inserire nel bonifico bancario devono seguire obbligatoriamente questo schema: "codice causale"_2025_"codice utente"_"codice pagamento".

La notifica di pagamento per i contributi dovuti da soggetti non residenti viene inviata all'indirizzo di questi ultimi nei quindici giorni precedenti alla scadenza.

Soggetti tenuti al contributo

Tra i soggetti che devono versare il contributo rientrano:

  • Banche italiane, Poste Italiane – Divisione Servizi BancoPosta,
  • Banche UE con succursale in Italia,
  • Fornitori di servizi di crowdfunding,
  • Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia,
  • Imprese di investimento UE con succursale in Italia,
  • Intermediari finanziari,
  • Sim,
  • Società di gestione del risparmio,
  • Società di revisione e revisori legali.

Questi sono quelli registrati alla data del 2 gennaio 2025 nel registro stabilito dal D.Lgs. n.39/2010, che alla stessa data:

  • avevano condotto, durante l'anno 2024, revisioni legali dei bilanci annuali e consolidati per gli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e per gli Enti sottoposti a un regime intermedio (ESRI);
  • avevano realizzato, nell'anno 2024, revisioni legali dei bilanci per le società di calcio professionistiche di serie A e serie B;
  • avevano fornito, per l'anno 2024, tramite un documento specifico (distinto dalla relazione di revisione legale), una certificazione sulla veridicità delle informazioni presentate dagli amministratori nelle dichiarazioni di natura non finanziaria.

La Consob specifica che per le società di revisione il contributo si applica:

    1. ai corrispettivi da attività di revisione legale: i) sul bilancio: degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); ii) sui rendiconti dei fondi di diritto italiano gestiti da SGR e/o GEFIA UE ed extra-UE; iii) sul bilancio delle società di calcio professionistiche di serie A e B, nonché
    2. ai corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR) percepiti per le attività sopra indicate sugli incarichi svolti sui nel bilancio di esercizio o sui rendiconti o sulle DNF chiuso nel corso del 2023;
      • per i revisori legali il contributo si applica ai corrispettivi risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2025 concernente i redditi 2024 (delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, art. 4, comma 8);
      • le società di revisione e revisori legali che, alla data del 2 gennaio 2025, non fossero eventualmente più iscritti al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010 e che abbiano svolto i sopra indicati incarichi (su bilanci, rendiconti e DNF chiusi nell'esercizio 2023) rilasciando le relazioni / attestazioni, previste dalle relative disposizioni normative, sono comunque assoggettati a contribuzione;

La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati nonché i termini di versamento della contribuzione sono contenuti nell’apposito allegato alla delibera del 10 dicembre 2024.

La Consob comunica che, per quanto riguarda l'entità del contributo, si conferma la vigenza delle tariffe applicate nel 2024, con l'aggiunta di un aumento corrispondente al tasso di inflazione previsto (2,0%).

Riscossione coattiva

Le opzioni di pagamento descritte nella delibera sono obbligatorie. La mancata esecuzione del pagamento entro la data limite determinerà l'inizio del processo di recupero forzato secondo l'articolo 40 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, oltre alla tassazione degli interessi di ritardo secondo le norme vigenti.

Allegati

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