Contributo alternativo, nell'istanza una sezione per gli aiuti di stato

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Contributo alternativo, nell'istanza una sezione per gli aiuti di stato

Tutto pronto per l’invio, entro il 2 settembre, delle richieste di contributo a fondo perduto “alternativo” al contributo automatico previsto dal D.L. “Sostegni bis”. Con il provvedimento n. 175776/2021, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di detto contributo nonché approvato il modello e le istruzioni alla compilazione. Al fine di meglio chiarire i diversi aspetti della materia, l’Agenzia ha pubblicato anche la relativa guida operativa. Resta aperta, tuttavia, la questione della tempistica effettivamente inadeguata alla complessità delle richieste del nuovo modello, specie in relazione alle richieste in materia di aiuti di stato.

Il contributo, lo si ricorda, è "alternativo" a quello automatico. Due i requisiti per accedere al beneficio: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro ed aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In base a quanto stabilito dal decreto "Sostegni bis”, detto contributo è erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi. Tuttavia, chi ha i requisiti per avere questo nuovo contributo, ma ha già ricevuto il contributo “automatico”, potrà conseguire l'eventuale "maggior valore" determinato.

Il nuovo contributo, in particolare, può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti è l’anno 2019) hanno conseguito un ammontare di ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, mentre  non spetta ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).  

Il secondo requisito da soddisfare è quello relativo il calo di fatturato. A differenza dei precedenti contributi, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo "minimo" per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto, tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%. Operativamente, una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia ottenuto o meno il contributo “automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019. Se il richiedente ha ottenuto il contributo “automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. Se il richiedente, invece, non ha ottenuto il contributo “automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. L’importo massimo ottenibile resta pari a 150 mila euro. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento di un credito d’imposta compensabile sul modello F24.

Prevista, poi, una check list dei dati sugli aiuti di stato. L'istanza, infatti, prevede la compilazione di due sezioni (la 3.1 "Aiuti di stato" e la 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) destinate all’autodichiarazione del rispetto dei requisiti e dei massimali previsti per gli aiuti di stato. Oltre tali sezioni, il contribuente è tenuto a fornire una dettagliata informativa sugli aiuti ricevuti mediante la compilazione del quadro A ed eventualmente del quadro B.

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