Contributo a fondo perduto “alternativo”, le regole da seguire
Pubblicato il 15 luglio 2021
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C’è tempo fino al prossimo 2 settembre per presentare le istanze del contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico (o meglio definito come contributo per le attività stagionali) espressamente previsto dal decreto “Sostegni-bis”. Si tratta del beneficio riconosciuto ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 -31 marzo 2021. Con il provvedimento n. 175776/2021 l’Agenzia ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di detto contributo nonché approvato il modello e le istruzioni alla compilazione. Al fine di meglio chiarire i diversi aspetti della materia, l’Agenzia ha pubblicato anche la relativa guida operativa. Resta aperta, tuttavia, la questione della tempistica effettivamente inadeguata alla complessità delle richieste del nuovo modello, specie in relazione alle richieste in materia di aiuti di stato.
Ambito soggettivo
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, il D.L. n.73/2021 ha previsto l’erogazione di un contributo per attività stagionali, “alternativo” a quello automatico, diretto ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Inoltre, il contributo spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Restano, invece, fuori dalla possibilità di accedere al contributo in esame:
- i soggetti che hanno “attivato” la partita Iva in data successiva al 26 maggio 2021;
- i soggetti la cui attività e, quindi, la partita Iva è “cessata” alla data del 26 maggio 2021;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir.
In particolare, trattandosi di un contributo alternativo a quello automatico:
• i soggetti che “non” hanno beneficiato del contributo automatico (in quanto non hanno presentato istanza al contributo Sostegni o l’hanno presentata ma è stata scartata oppure ancora hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo Sostegni), possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo. In questo caso, l’importo erogato è l’intero contributo spettante in base ai dati indicati;
• i soggetti che hanno beneficiato del contributo automatico (in quanto hanno percepito e non riversato interamente il contributo Sostegni) possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza al contributo alternativo. In questo caso, l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, “diminuito” del contributo Sostegni-bis automatico già percepito.
Tuttavia, se il contributo “alternativo” è inferiore al contributo “automatico”, non viene dato corso all’istanza presentata ed il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.
Inoltre, fanno eccezione a dette indicazioni e possono richiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva “successivamente” al 26 maggio 2021:
- gli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto;
- i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono l’attività svolta dal soggetto confluito.
Requisito del fatturato
Primo requisito per accedere al beneficio è il conseguimento, nell’anno 2019, di ricavi/compensi per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro (per le società con periodo d’imposta non solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021). Si rammenta che, ove il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate. Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella riportata nella guida dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2019, restano validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 5/2021.
Resta fermo che per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario e le attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari della dichiarazione Iva 2020: in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo riportato nel campo VE50. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Inoltre, se il richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva 2020.
Nel caso, poi, di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019 o di richiedente nei quale è confluito altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto o del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31.12.2019, l’ammontare complessivo del fatturato/corrispettivi dei due periodi sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del richiedente e del deceduto o soggetto confluito.
Calo di fatturato
Il secondo requisito necessario per accedere al beneficio è il fatto che la “media mensile” del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Tuttavia, come chiarito dell’Agenzia, per il nuovo contributo “attività stagionali” non è previsto l’ottenimento del “contributo minimo” per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo, tutti i soggetti devono possedere il calo del fatturato.
Nello specifico, l’Agenzia precisa che i soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 non devono considerare l’ammontare del fatturato/corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita Iva. A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con riferimento alle operazioni dei mesi da giugno 2019 a marzo 2020.
Si rammenta che, in generale, gli importi del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 devono essere calcolati utilizzando un “criterio omogeneo”, applicato nel medesimo modo per entrambi i periodi.
La misura del contributo
Soddisfatti i requisiti previsti, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla “differenza” tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Qualora il richiedente abbia attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato/corrispettivi del periodo rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
Le percentuali previste sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo automatico e a seconda della fascia di ricavi 2019.
soggetti che hanno beneficiato del contributo sostegni |
soggetti che non hanno beneficiato del contributo sostegni |
ricavi/compensi anno 2019 |
60% |
90% |
non superiori a 100.000 euro |
50% |
70% |
superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro |
40%
|
50%
|
superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro |
30% |
40% |
superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro |
20% |
30% |
superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro |
Va detto che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non è previsto un importo minimo spettante. L’importo del contributo non può in ogni caso superare 150.000 euro. Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
I limiti degli aiuti di stato
Prevista una sorta di mini-dichiarazione per l’indicazione dei dati sugli aiuti di stato. Il modello di istanza, infatti, prevede la compilazione di due sezioni ad hoc destinate all’autodichiarazione del rispetto dei requisiti e dei massimali previsti per gli aiuti di stato di cui alle sezioni 3.1 e 3.12. Oltre tali sezioni, il contribuente è anche tenuto a fornire una dettagliata informativa sugli aiuti previsti dal Temporary framework. Come espressamente indicato nella guida dell’Agenzia, il contributo è ascrivibile alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza ed elencati nel quadro A del modello di istanza. Ciascuna delle due sezioni (3.1 e 3.12) prevede il possesso di alcuni requisiti da parte dei soggetti che se ne vogliono avvalere e fissa un importo complessivo massimo degli aiuti di Stato che possono essere ottenuti.
Requisiti soggettivi - sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” |
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a) |
l’impresa non risulta già in difficoltà al 31.12.2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà al 31.12.2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti; |
b) |
l’impresa non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazione). |
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Settore |
Limiti sezione 3.1 |
1° marzo 2020 -27 gennaio 2021 |
agricoltura |
€ 100.000 |
pesca e acquacoltura |
€. 120.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€. 800.000 |
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1° marzo 2020 – istanza contributo |
agricoltura |
€. 225.000 |
pesca e acquacoltura |
€.270.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€.1.800.000 |
Requisiti - 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” |
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a) |
gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cd. “periodo ammissibile”). Per “costi fissi non coperti” si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo. |
b) |
nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno 1 mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019; |
c) |
l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti; |
d) |
si è a conoscenza che l’aiuto può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali. |
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Limiti sezione 3.2 |
13 ottobre 2020-27 gennaio 2021 |
3.000.000 euro |
13 ottobre 2020 - richiesta contributo attività stagionali |
10.000.000 euro |
Ai fini della “verifica” dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti, i richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione. A tal fine, l’istanza prevede che nel quadro A si fornisca indicazione dell’elenco degli aiuti di Stato ricevuti rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12 del Framework.
Se il soggetto richiedente fa parte di un’impresa unica, occorre indicare nel quadro “B” dell’istanza i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte di tale impresa unica. Le istruzioni precisano che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti appartenenti all’impresa unica. Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per le due sezioni 3.1 e 3.12 il contributo richiesto si dovesse superare il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo “limitatamente” all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato, indicando tale minor importo nell’apposita sezione dell’istanza.
Nel caso in cui, prima di presentare istanza, il richiedente abbia già superato il limite massimo di aiuti di Stato, non può procedere con la richiesta. Il contribuente deve attestare di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto al massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi e che l’eventuale rinuncia al recupero è compiuta ai fini dei massimali di aiuto.
Va detto che con questa impostazione l’Agenzia viola (ancora una volta) le norme dello statuto dei diritti del contribuente laddove afferma che: “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”.
Erogazione del contributo
L’importo riconosciuto in seguito alla presentazione dell’istanza è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell’istanza o al “minor importo” indicato per evitare il superamento del limite di aiuti di Stato, “diminuito” dell'importo del contributo automatico. Se l’importo del contributo alternativo è inferiore a quello del contributo “automatico”, non viene dato corso all’istanza e l’importo riconosciuto è pari a zero. Ciò premesso, a scelta del richiedente, l’Agenzia può erogare il contributo mediante:
• accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica); al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento, l'Agenzia verifica che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
• riconoscimento di un credito d’imposta (che non può essere ceduto ad altri) utilizzabile in compensazione tramite F24. Al credito d’imposta non si applicano il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro di cui all’articolo 31del D.L. n.78/2010, né il limite annuo di compensazione di cui all’articolo 34 della L.388/2000 (pari a 2 milioni di euro per il 2021) né il limite annuo previsto per i crediti d’imposta fruibili nel quadro RU (pari a 250.000 euro).
La scelta della modalità di erogazione è “irrevocabile” e deve essere espressa nell’istanza. E’, tuttavia, possibile modificare tale scelta ma solo fino al momento del riconoscimento del contributo. Successivamente, il richiedente non può in alcun modo modificare la scelta. Va detto che coloro che hanno ottenuto il contributo “automatico” con la modalità di erogazione indicata sull’istanza non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione e possono, quindi, indicare sull’istanza al contributo Sostegni bis attività stagionali una modalità di erogazione diversa.
Modalità e termini di trasmissione dell'istanza
La trasmissione dell'istanza può essere effettuata non oltre il 2 settembre. Per predisporre e trasmettere l’istanza, il richiedente può avvalersi di un intermediario (articolo 3, DPR n.322/1998) purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo del cassetto fiscale o ai servizi del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nell’istanza deve essere riportato il solo codice fiscale dell’intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione. In mancanza di dette deleghe, l’intermediario può essere anche delegato alla sola trasmissione dell’istanza: in tal caso, l’intermediario dovrà barrare la casella valida come dichiarazione sostitutiva relativa all’avvenuto conferimento della specifica delega.
In caso di “errore” è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa:
- anche oltre il termine previsto;
- anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del richiedente, una istanza per il contributo inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega per l'invio dell'istanza.
A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una “prima ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l'Agenzia effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta) nell'apposita area del portale “fatture e corrispettivi”. Nella medesima area, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto. Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta come credito d'imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.
Struttura del modello
Sul piano operativo, il modello si compone di una serie di quadri. Nella trattazione che segue si riportano le indicazioni previste dalle istruzioni utili alla compilazione delle principali sezioni dell’istanza.
Quadri |
Indicazioni |
Soggetto richiedente |
nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente. Nel caso il soggetto richiedente sia:
Il richiedente deve, inoltre, indicare anche il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura o altro settore) barrando la casella corrispondente. |
Rappresentante firmatario |
Nel riquadro va indicato: • se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”. |
Requisiti |
vanno riportati i datti attestanti il possesso dei requisiti necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi delle medie mensili del fatturato/corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31.03.2020 e del 1° aprile 2020 – 31.03.2021. A differenza dei precedenti contributi, per quello in esame non è presente la casella di attivazione partita Iva in data successiva al 31.12.2018, in quanto per accedere al contributo tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo del fatturato di almeno il 30%. |
Temporary framework |
nel riquadro va barrata la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito si richiede il contributo a fondo perduto. |
Dichiarazione aiuti 3.1 |
si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente, oltre ad attestare di non aver superato i limiti previsti dal Temporary Framework deve dichiarare che l’impresa non risultava in difficoltà al 31.12.2019 oppure che la stessa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà al 31.12.2019, non è stata oggetto di procedure concorsuali e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, ovvero, avendoli ricevuti: a) nel caso di aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti; b) nel caso di aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti. La lettera E) della dichiarazione va barrata se il dichiarante appartiene a un'impresa “unica”; in tale eventualità va compilato anche il “quadro B”. |
Dichiarazione aiuti 3.12 |
si tratta di una dichiarazione sostitutiva in cui il contribuente, oltre ad attestare di non aver superato i limiti previsti dal Temporary Framework è tenuto a dichiarare:
|
Minor importo richiesto |
Nel caso in cui “sommando” il contributo all’importo complessivo degli aiuti di stato si supera il limite massimo è possibile richiedere il contributo “limitatamente” all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato, indicando tale minor importo nella sezione. |
Modalità di fruizione del contributo |
viene indicata la modalità di erogazione del contributo scegliendo alternativamente tra accredito su c/c o credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante F24. La scelta può essere “modificata” solo fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Successivamente, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta. |
IBAN |
Va indicato l’Iban corrispondente al c/c bancario o postale sul quale l’Agenzia erogherà il contributo. Occorre prestare particolare attenzione nel riportare l’Iban in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo. Nel caso in cui il richiedente scelga, invece, il riconoscimento del credito d’imposta, sull’istanza non deve indicare l’Iban. |
Rinuncia al contributo |
se il richiedente vuole rinunciare al contributo con l’istanza vanno compilati solo i campi del codice fiscale del richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il 2.09 e comporta la restituzione del contributo (se erogato). |
Quadro A
|
si tratta del quadro destinato a riportare i dati degli aiuti di Stato ricevuti indicando, per ciascun aiuto, la sezione di appartenenza (3.1 o 3.12). Se viene se indicata la sezione 3.12, occorre riportare le date di inizio e fine del periodo ammissibile relativamente al quale si sono verificati i requisiti. Se tali date non vengono indicate, si intende che i requisiti previsti si sono verificati rispetto all’intero periodo. |
Quadro B
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se il richiedente fa parte di un’impresa unica secondo la definizione comunitaria, occorre indicare i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte di tale impresa. |
Quadro Normativo |
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