Contributi spettacoli dal vivo, in GU il decreto con criteri e modalità di liquidazione
Pubblicato il 07 dicembre 2021
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Il decreto 25 ottobre 2021 del Ministero della Cultura, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”, ha trovato spazio nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021.
Il provvedimento, oltre a modificare il Dm 27 luglio 2017 che ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, detta disposizioni specifiche per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione di tali contributi per il triennio 2022-2023-2024, tenuto conto della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
Il decreto entra in vigore il 7 dicembre 2021.
Prime istanze triennali, nuova definizione
Tra le modifiche più importanti apportate al Dm 27 luglio 2017, vi è quella che riguarda la definizione di “prime istanze triennali”.
Specifica il ministero della Cultura che si devono considerare come "prime istanze triennali" le domande presentate da organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti gli anni del triennio 2018-2020 afferenti agli ambiti e ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017.
I soggetti che abbiano già ottenuto contributi triennali a valere sul decreto ministeriale 27 luglio 2017 possono presentare domanda a valere sullo stesso settore di riferimento del triennio 2018-2020, oppure su un altro settore.
Le domande di contributo su un settore diverso da quello di provenienza saranno valutate tra le "prime istanze triennali" del relativo settore salva l'applicazione di quanto disposto in materia di anticipazioni.
Nuovi beneficiari: dalle istituzioni concertistico-orchestrali agli organismi di programmazione
L’articolo 2 del decreto del 25 ottobre 2021, andando a modificare in più parti il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, prevede un ampliamento dei soggetti beneficiari degli aiuti.
Infatti, ai fini delle agevolazioni, è disposto che possono essere considerate anche le istituzioni concertistico-orchestrali la cui costituzione è promossa, in via prioritaria, dai comuni sede di Conservatorio di musica o dalle regioni nei territori dei quali non hanno sede legale istituzioni concertistico - orchestrali già operanti o fondazioni lirico-sinfoniche o teatri di tradizione con propria orchestra stabile, che per il primo e per il secondo triennio effettuino almeno duemila giornate lavorative annue, e che abbiano un organico composto da almeno venti orchestrali, costituito in misura non inferiore al trenta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo.
Le suddette istituzioni concertistico-orchestrali per accedere al contributo triennale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, devono effettuare annualmente almeno cinque mesi di attività ed almeno venticinque concerti.
E’ previsto, inoltre, un contributo ai centri di produzione musica che svolgono attività di produzione e di ospitalità presso almeno una sala di minimo novantanove posti gestita direttamente, con riferimento alle attività di musica, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno:
a) effettuino un minimo di mille giornate lavorative complessive;
b) effettuino un minimo di quaranta concerti prodotti;
c) ospitino un minimo di venti concerti, prodotti da organismi professionali diversi dal richiedente.
Analogamente, il contributo è riconosciuto anche a organismi che organizzino, in Italia, attività di concerti e spettacoli di musica contemporanea e d'autore e agli organismi che organizzano spettacoli di musica jazz.
Sono, poi, definiti Centri coreografici nazionali gli organismi che svolgano attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata la loro capacità di valorizzare il sistema nazionale, d'incentivare le collaborazioni produttive, di promuovere la danza italiana sul mercato internazionale e di sviluppare azioni finalizzate ad una più capillare diffusione e conoscenza del linguaggio coreografico.
In questo caso, il contributo può essere concesso al soggetto richiedente che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo duecento posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni a condizione che vengano rispettati determinati requisiti fissati nel decreto.
Inoltre, il contributo è concesso ai Centri di rilevante interesse nell'ambito della danza ossia “gli organismi che svolgano attività di danza di rilevante interesse prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza”.
A beneficiarne sarà il soggetto richiedente, che svolga attività di produzione, di ospitalità, presso almeno una sala di minimo centoventi posti gestita direttamente e munita delle prescritte autorizzazioni e rispettati i requisiti fissati.
Infine, il contributo è concesso anche a:
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organismi di programmazione, gestori di una sala munita delle prescritte autorizzazioni, che effettuino, nell'anno, i minimi di attività relativi ad una delle fasce dimensionali indicate;
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centri di produzione di circo.
Modalità di erogazione del contributo triennio 2022-2024
Per il triennio 2022-2023-2024, il Ministero della Cultura, tramite la Direzione generale spettacolo, concede contributi per progetti triennali e programmi annuali secondo i criteri e le modalità definite nel decreto ministeriale 27 luglio 2017.
Il decreto prevede, per l'anno 2022, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per promuovere la tutela dell'occupazione e la continuità di programmazione, che agli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, sia erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2021. Per i restanti anni del triennio la medesima percentuale è applicata sul contributo riconosciuto nell'ultima annualità consuntivata.
L'anticipazione viene integrata, a saldo, con la quota risultante dall'applicazione del sistema di calcolo del DM 27 luglio 2017, come modificato dal decreto in oggetto.
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