Contributi per il “wedding”, istanze da inviare entro il 23 giugno
Pubblicato il 16 giugno 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
C’è tempo fino al prossimo 23 giugno per presentare l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering (HO.RE.CA).
L’articolo 1-ter, comma 1 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), infatti, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza da covid-19, ha stanziato risorse per 60 milioni di euro suddivise tra i diversi settori interessati dal contributo, ossia: 40 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore del “wedding”, 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’HO.RE.CA.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 dicembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione. Con il recente provvedimento 197396/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza. Possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi ed un peggioramento del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno 2019. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020. Deve, comunque, trattarsi di imprese che operano nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA. e che abbiano come “attività prevalente” una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al citato decreto interministeriale. I contributi per i settori economici wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono "alternativi".
Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’istanza, inoltre, deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
Nella disamina che segue si fornisce un quadro di sintesi delle principali indicazioni sul contributo.
Soggetti interessati
Beneficiari del contributo sono le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.) che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19. Trattarsi, in particolare, delle imprese che operano nei suddetti settori e che hanno come attività “prevalente” una di quelle individuate dai codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 al DM 30 dicembre 2021.
contributo wedding |
i richiedenti devono:
|
contributo intrattenimento |
i richiedenti devono svolgere alla data di presentazione dell’istanza “attività prevalente”, comunicata con modello AA7 o AA9, individuata da uno dei codici Ateco 2007 presenti nella tabella “B” dell’allegato 1 al decreto; |
contributo HO.RE.CA |
i richiedenti devono svolgere alla data di presentazione dell’istanza attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 alle entrate, individuata da uno dei codici Ateco 2007 presenti nella tabella “C” dell’allegato 1 al DM. |
Requisiti di accesso
Per poter accedere al contributo i soggetti interessati devono soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, le imprese interessate ai contributi in esame devono aver subito:
- una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir.
- un peggioramento nell’ammontare del risultato economico di esercizio del periodo di imposta 2020 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare del risultato economico del periodo di imposta 2019.
Per i soggetti costituiti nel corso del 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020. Così, ad esempio, un soggetto che ha attivato la partita IVA il 15 marzo 2019, prenderà in considerazione il fatturato e corrispettivi al netto dell’IVA relativamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2019 e il 31 dicembre 2019 e il fatturato e corrispettivi al netto dell’IVA relativamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. In merito all'individuazione della fascia di ricavi 2019, si fa riferimento invece ai ricavi esposti nella dichiarazione dei redditi. Al fine di determinare correttamente i ricavi relativi agli anni di imposta 2019 e 2020 (o 2018 e 2019 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica del possesso dei requisiti previsti si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento.
MODELLO DICHIARATIVO |
RICAVI/COMPENSI |
REGIME |
CAMPO |
REDDITO PERSONE FISICHE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 2 |
||
Compensi |
|
RE2, COL. 2 |
|
Ricavi/compensi |
L.190/2014 |
LM22 – LM27, COL.3 |
|
Ricavi/compensi |
D.L. 98/2011 |
LM2 |
|
REDDITO SOCIETA’ PERSONE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL 5 |
||
Compensi |
|
RE2 |
|
REDDITO SOCIETA’ CAPITALI |
Ricavi |
|
RS107, COL. 2 |
REDDITO ENTI NON COMMERCIALI |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 7 |
||
Regime forfettario art.145 |
RG4, COL. 2 |
||
Contabilità pubblica |
RC1 |
||
Compensi |
|
RE2 |
Nel caso in cui il soggetto svolga più attività, si considera l’ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
Ulteriori requisiti comuni ai tre contributi, che tutti i richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell’istanza, fissati al comma 2 dell’articolo 4 del decreto interministeriale, sono i seguenti:
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;
- risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere imprese già in difficoltà al 31.12.2019 (come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Reg. GBER), ad eccezione delle microimprese e piccole imprese purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
N.B. I contributi per i settori economici “Wedding”, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi: l’Agenzia determina quale dei tre contributi spetta ad ogni richiedente, in base ai requisiti posseduti indicati nell’istanza e al codice ATECO prevalente. Così, ai soggetti che dichiarano di svolgere attività “prevalente” individuata da uno dei codici ATECO 2007 elencati nella tabella A dell’allegato 1 al decreto interministeriale, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie, e che non incorrono nello scarto dell’istanza, spetta il contributo previsto per il settore economico “Wedding”.
In base all’articolo 4, comma 3 del DM, tuttavia, il contributo non spetta:
- ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lett. d), del DLgs.231/2001);
- ai soggetti che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.
Al fine di determinare correttamente i risultati economici di esercizio relativi ai periodi di imposta 2019 e 2020 (o 2018 e 2019 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica del peggioramento di almeno il 30%, occorre fare riferimento alle tabelle allegate al provvedimento del 4 settembre 2021, in cui sono indicati i righi delle dichiarazioni dei redditi da prendere in considerazione.
Aspetti operativi
Con il Provvedimento dell’8 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, le specifiche tecniche ed ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale. In particolare, le imprese in possesso dei requisiti previsti sono tenute a presentare apposita istanza - nella finestra temporale cha va dal 9 giugno al 23 giugno 2022 (nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza con dati corretti, che sostituisce integralmente l’istanza precedente) - utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.
La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale ovvero al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In alternativa, il richiedente può conferire una specifica delega all’ intermediario per la sola trasmissione telematica dell’Istanza; in tal caso, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di aver ricevuto la delega all’invio dell’Istanza.
Informazioni contenute nell’istanza |
|
Nell’istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea. In particolare, nel caso di restituzione delle eccedenze mediante sottrazione dal contributo richiesto con l’istanza, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L’istanza contiene, altresì, il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, come previsto dal Provvedimento 27 aprile 2022.
E’, tuttavia, possibile presentare - entro il termine del 23 giugno 2022- una rinuncia all’Istanza trasmessa (utilizzando lo stesso modello e barrando la casella relativa alla rinuncia) da intendersi quale rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia al contributo può essere presentata da un intermediario con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del richiedente, una istanza per il contributo inserendo in tale precedente domanda anche la sua dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega per l’invio dell’Istanza stessa.
Sul piano operativo, una volta presentata l’istanza si ottiene una “prima ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo “scarto” a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In aggiunta, qualora l’Istanza sia trasmessa da un intermediario, l’Agenzia trasmette al richiedente che lo ha delegato una “comunicazione” contenente l’informazione che è stata trasmessa l’istanza o una rinuncia ad una istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante Pec all’indirizzo presente nell’Indice INI-PEC. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, l’informazione è messa a disposizione nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Con la comunicazione dell’avvenuto riconoscimento del contributo attraverso il mandato di pagamento ovvero lo scarto dell’istanza (indicandone i motivi) viene messa a disposizione anche una “seconda ricevuta”, contenente l’esito della richiesta sempre nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Quantificazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate – una volta effettuate le consuete verifiche - procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite per ciascun settore interessato dal beneficio (60 milioni di euro per l'anno 2022). In particolare:
- il 70% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore è ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari
- in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro;
- in aggiunta, il restante 10% dell’assegnazione finanziaria viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 300.000 euro.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al “minore” tra l’importo spettante e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal richiedente in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
Erogazione del contributo
Il contributo (al netto dell’eventuale importo da restituire) è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza. L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo “scarto” dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Qualora l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa alle Entrate (anche mediante l’intermediario) l’autocertificazione di regolarità antimafia oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della L. 190/2012. L’autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicata sul sito web delle Entrate e dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente e inviata tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.
Attività di Controllo
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati. Qualora dai controlli emerge che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante irrogando le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del D.lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti (ai sensi dell’articolo 20 del DPR 602/1973). In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale. Inoltre, si fa presente che i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dalle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del D.lgs.159 del 2011.
Restituzione del contributo
Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con gli specifici codici tributo e le indicazioni forniti con apposita risoluzione.
Dichiarazione sostitutiva - Aiuti di stato
Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare, nell’ambito dell’istanza da presentare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Ai fini della verifica del massimale di aiuti attualmente previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2021 C(2021) 8442 (290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori), occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall’eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione dell’istanza. Successivamente il richiedente deve verificare se in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13 del D.L. 41/2021 (cd. regime "ombrello") ha superato uno o più dei massimali previgenti e l’eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.12.
Limiti massimi di aiuti di Stato |
||
Periodo |
Settore |
Limiti sezione 3.1 |
19 marzo 2020 -27 gennaio 2021 |
agricoltura |
€ 100.000 |
pesca e acquacoltura |
€. 120.000 |
|
settori diversi dai precedenti |
€. 800.000 |
|
|
||
28 gennaio 2021– 31.12.2021 |
agricoltura |
€. 225.000 |
pesca e acquacoltura |
€.270.000 |
|
settori diversi dai precedenti |
€.1.800.000 |
|
|
||
1° gennaio 2022– 30.06.2022 |
agricoltura |
€. 290.000 |
pesca e acquacoltura |
€.345.000 |
|
settori diversi dai precedenti |
€.2.300.000 |
Qualora il richiedente non debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.1 del modello. Nel caso, invece, il richiedente debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.2 del modello, indicando negli appositi campi l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante “sottrazione” dal contributo che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza e l'importo degli interessi di recupero. Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il richiedente non intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal contributo oggetto dell’istanza, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi dell’istanza.
Nella casella in corrispondenza della lettera B) della domanda, occorre poi indicare l’ammontare di aiuti “residuo” ancora fruibile relativamente alla Sezione 3.1, al lordo dell’importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione dell’istanza, mediante riversamento con F24 o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente contributo. Così, ad esempio, se il contribuente (in caso di aiuti ottenibili pari a 2.300.000 euro) ha già ottenuto aiuti per un importo pari a 2.200.000 euro:
• qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, barra la casella A.1 e indica nella casella in corrispondenza della lettera B) un importo di aiuti ancora fruibile pari a 100.000 euro;
• se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provv.n.143438/2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e intendendo restituire mediante “sottrazione” dal contributo in esame, indica nel campo “Importo aiuti da restituire” la cifra di 30.000 euro ed indica nella casella in corrispondenza della lettera B) un importo di aiuti ancora fruibile pari a 130.000 euro;
• se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provv.n.143438/2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e avendo già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con F24, non valorizza il campo “Importo aiuti da restituire” e indica nella casella in corrispondenza della lettera B) un importo di aiuti ancora fruibile pari a 130.000 euro.
In fase di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate e di determinazione del contributo spettante al richiedente, ai fini del rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.1, l’Agenzia considera l’importo residuo di aiuti fruibile indicato nell'istanza.
Successivamente la stessa eroga mediante accreditamento su conto corrente il contributo riconosciuto, sottratto l’eventuale importo da restituire indicato nell’istanza. Qualora l’importo del contributo riconosciuto sia inferiore all'importo totale da restituire, il contributo non viene erogato e l'importo spettante viene interamente ascritto a restituzione degli aiuti eccedenti. Inoltre, se il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto E) e va compilato il quadro A per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.
Struttura del modello
Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione dell’istanza.
Soggetto richiedente |
Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Se il richiedente è un “erede” che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA/9), oltre al suo codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Se il richiedente è un soggetto che ha posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, la partita IVA del soggetto confluito. |
Rappresentante firmatario |
Nel riquadro va indicato: • se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”. |
Requisiti |
Nel riquadro il richiedente deve:
|
Iban |
Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell’IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo. |
Rinuncia contributo |
Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello dell’istanza nel quale deve “barrare” la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e deve essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell’istanza (23 giugno 2022). |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
Il soggetto richiedente i contributi o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: