Contribuente totalmente vittorioso? Spese di lite a carico del riscossore

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Contribuente totalmente vittorioso? Spese di lite a carico del riscossore

La Cassazione ha dato ragione ad un contribuente che si era opposto alla decisione di merito nella quale, nonostante lo stesso fosse risultato integralmente vittorioso, era stata disposta la compensazione delle spese di lite.

In particolare, sia in primo che in secondo grado, era stata riconosciuta la fondatezza dell’assunto in forza del quale il contribuente aveva impugnato un avviso di mora per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.

Tuttavia, sul punto delle spese, la CTR aveva confermato la statuizione di prime cure, dove erano stati ritenuti sussistenti, senza tuttavia esplicarli, “validi motivi” idonei a giustificare la disposta compensazione delle spese del giudizio.

La Commissione regionale, in detto contesto, si era limitata ad affermare che, data la natura ed il valore della controversia, non vi fosse necessità di una esplicitazione delle ragioni giustificatici in quanto “logicamente desumibili dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito”.

Conclusioni, queste, non condivise dalla Suprema corte, la quale, con ordinanza n. 25594 del 12 ottobre 2018, ha cassato, con rinvio, la decisione impugnata.

I motivi per giustificare la compensazione devono essere esplicati

Secondo gli Ermellini, da un lato, i riferimenti alla natura della controversia e al valore modesto della controversia, risulterebbero assolutamente inidonei a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.

Dall'altro, era da ritenere manifestamente illogico, nella specie, l'assunto secondo cui le ragioni giustificatrici della disposta compensazione delle spese di lite di primo grado fossero “logicamente desumibili dal complesso delle motivazioni coerenti col processo decisionale seguito”.

La Corte, in proposito, ha ricordato come la disciplina della condanna alle spese riposi sul principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, “onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte”.

Nella fattispecie in esame – si legge nella decisione – era fuori dubbio che “l'agente della riscossione era tenuto alla notifica, per mezzo della cartella impugnata, del ruolo al contribuente”.

Ne discendeva, quindi, l'illogicità manifesta della motivazione riportata, ovvero un'anomalia talmente grave da tradursi, come chiarito dalle Sezioni Unite di Cassazione (sentenza n. 8053/2014) in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da imporre, anche in relazione a tale profilo, la cassazione della sentenza impugnata.

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