Contribuente inadempiente. Al riparo dalla “lista” con pagamenti in regola
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 04 ottobre 2014
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Il mancato assolvimento da parte del contribuente, nel termine di sessanta giorni (art. 25, comma 2, Dpr n. 602 del 1973), dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione, porta all’iscrizione del nominativo dello stesso negli elenchi degli inadempienti e gli attribuisce, dunque, proprio l’appellativo di “soggetto inadempiente”.
Si tratta di una sorta di tutela per le amministrazioni pubbliche, che prima di pagare, a qualunque titolo, un importo superiore a 10mila euro verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari almeno alla suddetta cifra.
Il Consiglio di Stato intervenuto - con la sentenza n. 4694 del 15 settembre 2014 - a dirimere una controversia sorta tra un professionista ed Equitalia, ribadisce come solo pagando il debito con l’Erario il contribuente può mettersi al riparo dallo scomodo appellativo di “contribuente inadempiente” e ottenere, così, la cancellazione del proprio nome dalla lista degli inadempienti.
Nel caso di specie, infatti, a nulla sono valse le motivazioni del professionista che lamentava l'omesso preavviso di inserimento nella citata lista degli inadempienti, come pure la mancata proporzionalità fra debito tributario e credito vantato verso altre pubbliche amministrazioni.
Secondo la sentenza, ogni contribuente è tenuto al rispetto più assoluto delle regole se non vuole incorrere nel rischio di essere etichettato come soggetto inadempiente, dal momento che l’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, in materia di riscossione, prevede appunto rigidi formalismi nel rapporto tra creditori/debitori della Pa ed è sufficiente una cartella di poco superiore a 10mila euro non pagata per far scattare la qualifica di "contribuente inadempiente".
Ne deriva che chiunque riceve una cartella di pagamento per un debito iscritto a ruolo, dopo i 60 giorni di tempo concessi per il suo pagamento, vedrà filtrate le proprie parcelle indirizzate alla Pubblica amministrazione prima del loro pagamento.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 18 - Solo chi paga l'Erario recupera i crediti - Saporito
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