Contratto di mutuo come titolo esecutivo? Verifica congiunta anche sugli atti accessori

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17194 del 27 agosto 2015 -  per poter valutare la realità di un contratto di mutuo e, quindi, la relativa idoneità a essere utilizzato quale titolo esecutivo, l’esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale.

Ed infatti, per verificare se il contratto abbia o meno natura reale e possa essere utilizzato come titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo  e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

In ogni caso, il contratto di mutuo non può essere esaminato “atomisticamente” ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori - compreso l’atto di quietanza - che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante.

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 33 - Il mutuo è titolo esecutivo «limitato» - Busani

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