Contratto di espansione: scivolo pensionistico e novità nel decreto Milleproroghe

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Contratto di espansione: scivolo pensionistico e novità nel decreto Milleproroghe

Il Governo sta lavorando alla bozza del decreto Milleproroghe che è intenzionato ad approvare in uno dei prossimi Consigli dei Ministri.

Sono tante le proroghe previste, che intervengono in diversi ambiti.

Tra questi si segnala la proroga del contratto di espansione per il biennio 2024-2025, con qualche importante novità. Vediamo quali sono.

Contratto di espansione: cosa è e come funziona

Introdotto, in via sperimentale, nel 2019 e limitatamente al biennio 2019-2020 dal decreto Crescita (articolo 26-quater, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), il contratto di espansione (articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) è stato via via prorogato dal legislatore che ha congiuntamente apportato rilevanti modifiche alla sua disciplina tese ad ampliare progressivamente la platea delle aziende interessate.

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349, legge n. 178/2020) ha infatti abbassato, per il 2021, a 500 il limite minimo di unità lavorative in organico per la stipula del contratto in parola e per l'accesso alla relativa CIGS derogatoria e a 250 unità il limite minimo per l'accesso allo scivolo pensionistico.

Il decreto Sostegni bis (articolo 39 del Dl n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021) ha portato, con decorrenza dal 26 maggio 2021, il limite minimo a 100 addetti.

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha ridotto il limite minimo per gli anni 2022 e 2023, portandolo a 50 unità lavorative, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

NOTA BENE: Si ricorda che il contratto di espansione è un contratto di natura gestionale a cui si giunge nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività e all'esito di una articolata procedura di consultazione (modalità e termini sono stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 148/2015) da parte delle aziende con i requisiti dimensionali di cui si è prima detto.

Il contratto di espansione è funzionale:

1) allo scivolo pensionistico dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;

2) alla possibilità di accedere alla cassa integrazione straordinaria, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 e per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi;

3) alla formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti in forza e all'assunzione di nuove professionalità.

Contratto di espansione: le novità in arrivo

Seconda la bozza in circolazione, il decreto Milleproroghe prolunga di altri due anni (per il biennio 2024-2025) l'operatività dello strumento, modificandolo sotto più aspetti e sempre nell'ottica di estendere il più possibile il suo campo d'azione.

Più nel dettaglio, la bozza del decreto Milleproroghe modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevedendo, con la revisione dei specifici limite complessivi di spesa:

  • la proroga del regime sperimentale per gli anni 2024 e 2025;
  • che, ai fini della soglia minima dei 50 dipendenti (confermata anche per il biennio 2024-2025), per gli anni dal 2023 al 2025, debbano considerarsi anche le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete (articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33);
  • per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, la riduzione da 1.000 a 500 del limite minimo di unità lavorative in organico per fruire della riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro da sostenere per l'indennità mensile riconosciuta al lavoratore esodante per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro;
  • per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, che la predetta riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore, operi per ulteriori 24 mesi (anziché per 12 mesi) nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori assunti a seguito dell'esodo dei lavoratori più anziani (secondo la regola: almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso all'esodo) non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento dell’assunzione.
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