Contratti di solidarietà, istruzioni INPS per la riduzione contributiva

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Contratti di solidarietà, istruzioni INPS per la riduzione contributiva

L’INPS, con la circolare 9 settembre 2020, n. 100, illustra le istruzioni operative inerenti la fruizione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà (CdS) in favore delle aziende ammesse allo sgravio contributivo previsto dall’art. 6, Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché le modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019. Destinatarie della riduzione contributiva sono:

  • le imprese che alla data del 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
  • le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno 2018.

E’ prevista una riduzione contributiva del 35% (sulla quota a carico del datore di lavoro) per ogni lavoratore interessato alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile. L’INPS procederà alla quantificazione del quantum derivante dallo sgravio contributivo e ad effettuare i relativi controlli sui periodi in cui sono state inviate le denunce uniemens riferite ai dipendenti interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro.

Per la verifica delle prestazioni relative alle CIGS conguagliate si richiama l’art. 7, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in base al quale, il conguaglio deve realizzarsi entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione ovvero dalla data riportata sul provvedimento di concessione, pena la decadenza.

 

Calcolo della riduzione contributiva 

La riduzione contributiva deve essere applicata sulla quota dei contributi a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratto di solidarietà. Pertanto, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35%, per ogni mese, sui contributi da loro versati per ogni lavoratore che abbia ottenuto una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Non sono interessate alla riduzione contributiva del 35%: 

• il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex Legge 1 giugno 1991, n. 166;

• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;

• il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., laddove vi siano periodi di paga ante luglio 2018.

L’Istituto previdenziale precisa che il beneficio in oggetto è incompatibile e incumulabile con altri benefici contributivi.

Si rammenta, inoltre, che ciascuna struttura territoriale competente, dopo aver accertato, sulla base della documentazione presentata dall’azienda, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire all’azienda il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 7 agosto 2020 - Contratti di solidarietà, via libera al recupero degli sgravi INPS - Bonaddio

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