Contratti di solidarietà, via libera al recupero degli sgravi INPS

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Contratti di solidarietà, via libera al recupero degli sgravi INPS

Semaforo verde per la fruizione dello sgravio contributivo ex art. 6 del D.L. n. 510/1996, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, delle imprese destinatarie dei decreti di ammissione finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016. Per poter applicare lo sgravio contributivo, l’azienda interessata è tenuta a produrre la documentazione necessaria, consistente nell’esibizione del decreto direttoriale di ammissione al beneficio. La Struttura territoriale INPS competente, verificati i presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 92 del 5 agosto 2020.

Contratti di solidarietà, disciplina della riduzione dei contributi

L’art. 6, co. 4 del D.L. n. 510/1996 prevede per i datori di lavoro che stipulino un contratto di solidarietà, per un periodo non superiore ai 24 mesi, una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati da una diminuzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

L’ammontare della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.

Contratti di solidarietà, modalità di recupero dello sgravio contributivo

Ai fini operativi, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, per l’anno 2014, le aziende interessate valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, bisogna inserire il codice causale già in uso “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2014”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, occorre indicare il relativo importo.

Diversamente, per l’anno 2016, le aziende interessate dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il già previsto codice causale “L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Infine, specifica l’INPS, le operazioni di conguaglio devono avvenire entro il 16 novembre 2020.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’ 8 novembre 2019 - Decontribuzione per contatti di solidarietà, via libera al recupero per l’anno 2018 – Bonaddio

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