Contratti di solidarietà, come recuperare lo sgravio 2023

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Contratti di solidarietà, come recuperare lo sgravio 2023

Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 97 del 15 novembre 2024, le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati nell’anno 2023.

Vediamo cosa dice l’Istituto.

Sgravio per contratti di solidarietà: cos’è e a chi si applica

Cos’è

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è un’agevolazione riconosciuta alle imprese che stipulano accordi con i propri lavoratori al fine di ridurre l’orario di lavoro, preservando l’occupazione in situazioni di crisi aziendale o di calo produttivo.

Si tratta dunque di un’importante misura di sostegno per i datori di lavoro, volta ad incentivare la salvaguardia dell'occupazione attraverso una distribuzione più equa delle ore lavorative, riconoscendo alle aziende una riduzione significativa dei contributi previdenziali.

Tale incentivo, regolamentato nel corso degli anni da vari decreti e circolari esplicative, si applica alle imprese che dimostrano di rispettare i requisiti previsti dalla legge e che adottano contratti conformi alle disposizioni vigenti.

I contratti di solidarietà oggetto di agevolazione sono definiti come strumenti di tutela dell’occupazione in cui i lavoratori accettano una diminuzione delle ore lavorative con conseguente riduzione proporzionale della retribuzione.

In cambio, l’azienda ottiene una riduzione degli oneri contributivi per i lavoratori coinvolti, favorendo così la sostenibilità economica dell’impresa durante i periodi di difficoltà.

Chi può beneficiare dello sgravio?

Lo sgravio contributivo è destinato esclusivamente alle aziende che soddisfano specifici requisiti e che abbiano stipulato contratti di solidarietà conformi alla normativa di riferimento.

Per accedere al beneficio, le imprese devono aver sottoscritto tali contratti entro il 30 novembre 2023 oppure aver avuto contratti di solidarietà attivi nel corso del secondo semestre dell’anno precedente.

Le aziende devono essere in regola con la normativa contributiva e rispettare le disposizioni in materia di regolarità contributiva (DURC), condizioni essenziali per la fruizione dell’agevolazione; inoltre, i contratti di solidarietà devono essere stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che ne regola le modalità e i criteri di attuazione.

Misura dello sgravio e durata

Lo sgravio contributivo si traduce in una riduzione pari al 35% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per ciascun dipendente coinvolto nel contratto di solidarietà; la percentuale di riduzione si applica esclusivamente alle retribuzioni dei lavoratori il cui orario di lavoro sia stato ridotto di almeno il 20% rispetto all’orario contrattuale.

La durata massima dello sgravio è fissata in 24 mesi all’interno di un periodo mobile di 5 anni: questo significa che un’azienda può beneficiare dell’agevolazione per un massimo di 2 anni complessivi, anche non consecutivi, nell’arco di un quinquennio.

NOTA BENE: lo sgravio contributivo è concesso nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2023, come indicato nella circolare Inps n. 97 del 15 novembre 2024. Pertanto, l’ammontare complessivo dell’agevolazione riconosciuta a ciascuna azienda potrebbe essere soggetto a limitazioni derivanti dalle disponibilità finanziarie del fondo previsto per questa misura.

Modalità di accesso

Iter istruttorio

L’accesso allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà segue un preciso iter istruttorio volto a verificare la conformità delle istanze presentate dalle aziende, processo gestito dalle strutture territoriali competenti dell'Inps che hanno il compito di valutare la documentazione fornita dalle imprese e accertare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Le aziende devono infatti produrre specifici documenti, tra cui il decreto direttoriale di ammissione al beneficio che certifica l’autorizzazione concessa dal Ministero del Lavoro e stabilisce l’importo massimo dello sgravio concesso, che peraltro può essere oggetto di ridimensionamento in sede istruttoria qualora emerga una discrepanza tra le informazioni fornite e quelle effettive.

Una volta completata la fase istruttoria, le strutture territoriali attribuiscono alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", che identifica l’azienda come beneficiaria dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà.

Procedura per il conguaglio

Per effettuare il conguaglio, le imprese devono valorizzare 2 elementi chiave all’interno della sezione <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens.

  • Codice causale "L981": codice di nuova istituzione che identifica lo sgravio come "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2023".
  • Importo dello sgravio: deve essere indicato nell’elemento <SommeACredito>, specificando la quota di sgravio spettante per il periodo autorizzato.

Le operazioni di conguaglio devono essere completate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, scadenza tassativa pena la perdita del diritto all’agevolazione, vale a dire entro il 16 febbraio 2025.

Per le imprese che hanno cessato l’attività o sospeso le operazioni, è possibile accedere allo sgravio tramite la procedura di regolarizzazione contributiva, gestita sempre attraverso il flusso Uniemens.

Compatibilità e incompatibilità con altri benefici contributivi

Decontribuzione Sud

Lo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà è, in generale, incompatibile con altre agevolazioni contributive; tuttavia, è ammessa una specifica cumulabilità con la Decontribuzione Sud, introdotta dall’articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Per combinare i due benefici, le imprese devono calcolare lo sgravio contributivo esclusivamente sulla parte della contribuzione residua, ovvero quella non già coperta dall’esonero contributivo Decontribuzione Sud.

Questo approccio garantisce che le due agevolazioni siano complementari e non si sovrappongano, evitando indebiti vantaggi economici.

Le aziende devono verificare attentamente che i lavoratori per cui viene richiesto lo sgravio contributivo non siano già stati inclusi in altre agevolazioni incompatibili, verifica fondamentale per rispettare le normative vigenti e prevenire sanzioni.

Incompatibilità

Di seguito, un elenco dei principali sgravi esclusi:

  • Contributo per il Fondo di solidarietà del trasporto aereo: articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015.
  • Contributo per il Fondo TFR dei lavoratori del settore privato: articolo 1, comma 755, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
  • Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo: articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997.
  • Contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare: legge n. 166 del 1° giugno 1991.

Riepilogando

Scadenza per il conguaglio

16 febbraio 2025 (16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare).

Sistema utilizzato

Flusso Uniemens con utilizzo del codice causale L981.

Documentazione richiesta

 

  • Decreto direttoriale

Certifica l’ammissione al beneficio e specifica l’importo massimo dello sgravio.

  • Flusso Uniemens aggiornato

Include dati sui lavoratori, retribuzioni imponibili e riduzioni applicate.

  • DURC

Documento che attesta la regolarità contributiva dell’azienda.

  • Dati sui contratti di solidarietà

Dettagli sull’orario di lavoro ridotto e sull’applicazione dei contratti.

Allegati

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