Nuovo contraddittorio preventivo, istruzioni ministeriali sull’attuazione

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Nuovo contraddittorio preventivo, istruzioni ministeriali sull’attuazione

Fino al 30 aprile 2024 e, più nello specifico, fino a quando non sarà stato emanato il decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie per le quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso, nulla cambia circa le modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

Questa la conclusione dell’atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, a firma del Viceministro Maurizio Leo, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Il chiarimento si è reso necessario dopo che le modifiche apportate dal Decreto legislativo di attuazione delle delega fiscale in materia di "Modifiche allo statuto del contribuente" hanno visto l'introduzione di una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria.

La questione ha fatto sorgere, però, molteplici dubbi interpretativi agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sull’attuazione delle novità e soprattutto sui tempi.

Vediamo come si è giunti al chiarimento da parte del Dipartimento delle Finanze.

Statuto del contribuente, novità in materia di contraddittorio preventivo

La Riforma fiscale innescata da una serie di decreti attuativi della Legge delega approvata il 9 agosto 2023 (Legge n. 111/2023), vede - tra le altre cose - l’emanazione di un decreto legislativo recante "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente": il n. 219 del 30 dicembre 2023.

Tale provvedimento, novellando lo Statuto dei diritti del contribuente, ha introdotto l’articolo 6-bis secondo il quale gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Dunque, a partire dal 18 gennaio, data di entrata in vigore del suddetto decreto attuativo, vale un nuovo “principio generale” del contraddittorio preventivo, che prevede la trasmissione, prima dell’avviso, di uno “schema di atto” nei cui confronti il contribuente può presentare osservazioni difensive.

Successivamente è intervenuto il Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, in tema di "Accertamento tributario e di concordato preventivo biennale", che, modificando il Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, vi ha introdotto all’articolo 1 il comma 2-bis.

Il legislatore con questa nuova disposizione sancisce che: “Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo”.

La successione delle suddette disposizioni normative ha messo in difficoltà gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria che, per evitare rischi, stanno annullando e sostituendo gli inviti a comparire già notificati, per trasmetterne dei nuovi che nelle avvertenze richiamino espressamente le garanzie del nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente e, soprattutto, che precisino che l’invito assume anche la valenza di “schema di atto”, nei cui confronti il contribuente può presentare controdeduzioni.

Al fine di sciogliere i dubbi applicativi, che a cascata sono sorti in merito alle modalità tecnico-procedurali con cui attuare il nuovo contraddittorio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’atto di indirizzo del  29 febbraio, a firma del Vice Ministro e del Capo Dipartimento delle Finanze.

Atto di indirizzo, contraddittorio preventivo salvo fino ad aprile

Nel documento si specifica che il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente ha avuto il pregio di elevare l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela dei diritti di partecipazione amministrativa del contribuente nell’ambito dell’attuazione del rapporto tributario.

NOTA BENE: Tuttavia, l’istituto non gode di una valenza assoluta, essendo ammesse una serie di deroghe.

A mente del comma 2 della stessa norma, infatti, il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

ATTENZIONE: Per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, però, occorrerà attendere l’elenco dettagliato che verrà adottato con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Inoltre, anche se il comma 3 del nuovo articolo 6-bis indica una disciplina d’ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio, questa non va a sostituirsi a quelle già esistenti, tanto da non essere previste abrogazioni, bensì nuove regole procedimentali, recate appunto dal Decreto legislativo n. 13 del 2024.

Alla luce di tutto ciò, dunque, il Dipartimento delle finanze precisa che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino al 30 aprile 2024, data a decorrere dalla quale gli atti di accertamento dell’Agenzia dovranno seguire le regole stabilite dal recente articolo 1 del decreto legislativo n. 13/2024, il contenuto del nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente in tema di contraddittorio preventivo resta sospeso.

Gli uffici delle Entrate saranno tenuti ad attenersi a tali indicazioni.

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