Cessione buoni pasto: OIC 34 per contabilizzazione ricavi di vendita
Pubblicato il 13 dicembre 2024
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Il 10 dicembre 2024, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato, e sottoposto a consultazione, la bozza di risposta a una richiesta di chiarimento in merito alle modalità di contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla cessione di buoni pasto da parte delle società emittenti. Questo intervento si colloca nell'ambito della prima applicazione dell’OIC 34 - Ricavi, in vigore dall’esercizio 2024, e mira a fornire indicazioni operative per una corretta distinzione contabile tra operazioni effettuate per conto proprio o per conto di terzi.
Le eventuali osservazioni possono essere inviate allo standard setter entro il 10 gennaio 2025 all’indirizzo email staffoic@fondazioneoic.eu.
La richiesta di chiarimento, discussa dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 novembre 2024, riguarda in particolare l'applicazione delle disposizioni contenute nei paragrafi A.5-A.7 dell’OIC 34, utili a determinare se una società debba qualificarsi come principal, agendo per conto proprio, o come agent, operando per conto di terzi, in specifici contesti contrattuali.
Società emittenti di buoni pasto, contabilizzazione dei ricavi
Il caso di specie analizzato nella bozza di risposta riguarda una società che emette buoni pasto, utilizzati come servizio sostitutivo di mensa. Questi buoni sono venduti ai datori di lavoro, che li distribuiscono ai propri dipendenti per consentire loro di usufruire di pasti presso esercizi convenzionati. La società emittente incassa il valore dei buoni dai datori di lavoro e successivamente lo trasferisce agli esercizi convenzionati, trattenendo una commissione negoziata.
La richiesta di chiarimento sottoposta all’OIC si concentra sulla corretta modalità di contabilizzazione dei ricavi derivanti da questa attività: in particolare, la società chiede se i ricavi debbano essere rilevati al lordo o al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati, tenendo conto del fatto che l’emittente non ha responsabilità diretta sulla qualità del servizio fornito dagli esercizi, non sostiene rischi di magazzino e non ha discrezionalità nella determinazione del prezzo dei pasti.
Applicazione OIC 34: contabilizzazione dei ricavi per le società emittenti di buoni pasto
L'Organismo Italiano di Contabilità nel documento del 10 dicembre 2024 chiarisce che, nel rapporto trilaterale tra datore di lavoro, emittente dei buoni pasto ed esercizio convenzionato che fornisce i pasti, la società emittente opera per conto degli esercizi convenzionati. In particolare, l’OIC evidenzia, alla luce del paragrafo A.5 dell’OIC 34, che l’emittente deve valutare se agisce per conto proprio o per conto degli esercizi convenzionati, considerando tutti gli elementi contrattuali disponibili.
Il paragrafo A.6 dell’OIC 34 definisce i criteri, che possono essere analizzati anche singolarmente, per determinare se una società operi per conto proprio. Nel caso specifico, l’attività esaminata riguarda la fornitura di un servizio sostitutivo di mensa, utilizzato dal dipendente presso un esercizio convenzionato. Sulla base di tali disposizioni, si applicano le indicazioni del paragrafo A.6 dell’OIC 34 «Ricavi», in quanto l’emittente:
- non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, poiché tale responsabilità ricade esclusivamente sull’esercente con cui il dipendente si relaziona per il consumo del pasto;
- non sostiene il rischio di magazzino, dato che eventuali costi relativi a pasti non consumati sono a carico dell’esercente, e i dipendenti non possono restituire i buoni pasto all’emittente;
- non dispone del potere discrezionale di stabilire il prezzo del pasto, che è fissato dall’esercente. L’emittente si limita a negoziare con gli esercenti l’ammontare della propria commissione per il servizio fornito.
La risposta sottolinea che questo chiarimento si inserisce nella prima applicazione dell’OIC 34 (esercizio 2024), e gli eventuali effetti della sua implementazione saranno contabilizzati come cambiamenti di principi contabili, conformemente ai paragrafi 44 e 45 del principio stesso.
In particolare:
- gli effetti derivanti dall’applicazione potranno essere trattati secondo l’OIC 29, con la facoltà di non rettificare i dati comparativi, ma rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2024;
- sarà inoltre possibile adottare un’applicazione prospettica, limitando il principio contabile ai contratti stipulati a partire dall’esercizio 2024.
Sebbene basata su un caso specifico, la risposta offre spunti utili per affrontare situazioni analoghe, come i riaddebiti di sinistri delle compagnie assicurative o altre operazioni svolte per conto di terzi. Evidenzia inoltre l’importanza di valutare attentamente le singole condizioni contrattuali, analizzando in dettaglio rischi, responsabilità e il potere di determinazione del prezzo, per definire il trattamento contabile più appropriato.
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