OIC 34 Ricavi, possibile l’adozione anticipata?
Pubblicato il 04 dicembre 2023
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L’Organismo italiano di contabilità ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di applicare le disposizioni dell’OIC 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi prima dell’adozione dell’intero principio contabile relativo ai Ricavi che avverrà a partire dal prossimo anno.
Eventuali osservazioni sulla bozza di risposta possono essere inviate entro l’11 dicembre 2023.
NOTA BENE: In particolare, è stato chiesto di specificare se alcuni paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e, quindi, possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024.
Si tratta dei paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi, utili ai fini di distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi.
Vediamo in breve cosa riguarda il principio contabile OIC 34 e qual è la risposta fornita dall’OIC in merito alla sua applicazione anticipata.
OIC 34 Ricavi, finalità del principio
Il 19 aprile 2023 è stata approvata la versione definitiva del principio contabile OIC 34 “ricavi” che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.
Il principio contabile OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.
Esso si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile. Le disposizioni del C.c. prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “I ricavi nella legislazione civilistica”.
Il principio si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
ATTENZIONE: Non rientrano in tale principio contabile né i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione, che seguono le disposizioni di cui all’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”, né i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.
Per un approfondimento si rinvia al post: “OIC 34 Ricavi, approvato il nuovo principio contabile”.
Il documento relativo ai "Ricavi" contiene semplificazioni per le società che compilano il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese ed è corredato da una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche (vendita con garanzia, cessione di licenze, vendite con obbligo di riacquisto, società che agisce per conto proprio o di terzi, vendite con opzioni di riacquisto e condizionate) e diversi esempi illustrativi che ne agevolano l’applicazione.
Sono previste quattro fasi per la rilevazione del ricavo:
- determinazione del prezzo complessivo del contratto;
- identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
- valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- rilevazione dei ricavi.
OIC 34 Ricavi, richiesta di chiarimento
La richiesta di chiarimento ricevuta in merito all’OIC 34 Ricavi riguarda l’applicazione anticipata dei criteri previsti da alcuni paragrafi del citato principio contabile (nello specifico, A.5 – A.7), con riferimento alle regole per decidere se una società agisca in conto proprio o in conto terzi.
La richiesta consiste nel vedere se tali criteri possano essere considerati compatibili con l’attuale quadro normativo e, pertanto, si possano applicare prima dell’adozione del nuovo principio, che avverrà a partire dal 2024.
Il caso preso in esame è quello di una società che agisce per conto proprio o di terzi, che si verifica quando in una transazione essa è coinvolta come terza parte oltre a venditore e cliente.
Per stabilire se la società agisce per conto proprio gli elementi da considerare, anche disgiuntamente, sono:
- responsabilità di fornire beni/servizi al cliente;
- rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore;
- potere discrezionale di decidere il prezzo del bene/servizio.
Invece, se la società non agisce per conto proprio, contabilizza la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto terzi, rilevando il ricavo della vendita/prestazione al netto dei costi sostenuti per l’acquisto, individuando così il valore della sola commissione.
Con riferimento al caso esaminato – in base a quanto prevede il principio contabile OIC 34 – la società deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi: pertanto, deve iscrivere la commissione spettante rappresentata dal ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso.
No all’adozione anticipata dell’OIC 34 al 2023
Nella bozza della risposta pubblicata dall’Organismo contabile circa il quesito suddetto, viene premesso, in linea generale, che non è prevista l’adozione anticipata al 2023 dell’OIC 34.
L’Organismo evidenzia, poi, come il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari era stato già affrontato dall’Oic nel 2017 e, pertanto, non si tratta di una novità.
Infatti, il principio del trasferimento di rischi e benefici era già presente nell’Oic 15 per la rilevazione dei ricavi e nell’Oic 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino.
La conclusione era che se la società non assume alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione), non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo di acquisto della materia prima: iscrive, invece, le commissioni spettanti e i ricavi da eventuali servizi prestati.
Nella risposta attuale, l’OIC ribadisce che, “premesso che l’OIC 34 non prevede la possibilità di applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene. Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso”.
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