Consorzi, Iva ad esigibilità differita solo a certe condizioni

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L’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 633/72, opera ai fini dell’Iva, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni ma non in relazione all’aspetto soggettivo. Il regime di differimento dell’esigibilità dell’Iva di cui beneficia un consorzio quando fattura ad un ente pubblico rappresenta un’agevolazione soggettiva che non può essere estesa anche ai rapporti tra consorziati e consorzio. Si tratta, infatti, di un'agevolazione soggettiva dotata di natura speciale e derogatoria che richiede un'interpretazione specifica.

Pertanto, non sussistendo la suddetta equiparazione, l’azienda consorziata potrà emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio, mediante apposita annotazione in fattura, in cui si afferma che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del Dl 185/08, convertito dalla legge n. 2/2009.

In altri termini, dunque, sarà possibile ritardare il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto fino al momento dell’incasso del corrispettivo solo se ricorrono le condizioni prevista dalla citata legge.

La risposta è stata resa dall’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 242/E/2009, all’interpello presentato da una società facente parte di un consorzio che non ha scopo di lucro e che agisce in nome proprio ma per conto e nell’interesse dei consorziati.

Roberta Moscioni

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