Consolidato nazionale: firmato il decreto che attua la revisione della normativa
Pubblicato il 05 marzo 2018
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto 1° marzo 2018, che riscrive le regole per l'applicazione del regime fiscale del consolidato nazionale, disciplinato dagli articoli 117-128 del Tuir.
Il decreto, che resta in attesa di pubblicazione ufficiale, revisiona il precedente Dm 9 giugno 2004, sostituendo e abrogando le disposizioni di quest’ultimo, al fine di rendere operative le modifiche apportate alla disciplina in esame dal Dl n.193/2016, che ha introdotto un regime di rinnovo automatico, stabilendo che l’opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Regime del consolidato
Si ricorda che gli articoli 117 e seguenti del Tuir disciplinano il regime di tassazione opzionale del consolidato nazionale, che consente alle società facenti parte di un stesso gruppo di calcolare l’Ires in modo unitario, cioè su un’unica base imponibile data dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo.
Il Dl 193/2016 ha apportato alcune modifiche al regime di tassazione del consolidato nazionale che interessano in primo luogo: l’esercizio dell’opzione per il regime in questione, le ipotesi di rinnovo tacito dell’opzione, l’interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio a causa del venir meno del requisito del controllo e, infine, la revoca dell’opzione.
Il nuovo decreto MEF del 1° marzo è stato adottato proprio per recepire le suddette novità normative.
Esercizio dell’opzione e rinnovo automatico
Sancisce, il nuovo decreto attuativo del consolidato nazionale, che l’esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo comporta il trasferimento al soggetto consolidante degli obblighi di versamento dell'Ires, anche a titolo di acconto.
Se, nel frattempo, le singole consolidate hanno versato gli acconti in misura insufficiente, le sanzioni sono applicate al consolidante.
Il Dm 1° marzo 2018 introduce, poi, delle modifiche applicabili dal periodo d’imposta 2017, per effetto delle quali l’opzione per la tassazione di gruppo, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende revocare l’opzione.
Quindi, chi ha optato per il consolidato fiscale per il triennio 2015-2017, vedrà rinnovato automaticamente il regime di tassazione di gruppo anche per il triennio 2018-2020, a meno che in Unico 2018 la controllante non effettui la revoca espressa dell’opzione, attraverso la compilazione del quadro OP, sezione II, del modello Unico SC.
Se c’è rinnovo automatico del regime del consolidato, sarà la consolidante a compilare il quadro OP, ma solo per comunicare l’eventuale modifica del criterio utilizzato per l’attribuzione delle perdite residue, alle società che le hanno prodotte.
Invece, in caso di revoca dell’opzione, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, sempre nell’ambito della dichiarazione con cui si esercita la revoca dell’opzione.
Patente box con calcoli unici
All’articolo 6, comma 2 del decreto 1 marzo 2018 è stata inserita una norma di natura interpretativa atta a chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) del dm 28 novembre 2017 in materia di Patent box.
Lo scopo di tale norma interpretativa è quello di equiparare le modalità di calcolo del nexus ratio (per il calcolo del reddito agevolabile ai fini del Patent box) dei soggetti perfettamente integrati all’interno del consolidato nazionale a quello di soggetti non legati da rapporti partecipativi, che svolgono attività di R&S preordinata alla realizzazione e all’utilizzo di beni immateriali agevolabili con il regime Patent box.
Come indicato nella relazione illustrativa al decreto, infatti, ai fini del regime Patent box “si equipara il trattamento tributario tra più soggetti giuridici che, di fatto, costituiscono un unico soggetto economico e fiscale e l’unico soggetto giuridico che svolge l’attività di R&S sottesa al riconoscimento del beneficio”.
Le modalità di calcolo del nexus ratio, quindi, saranno le stesse a seconda che il gruppo sia organizzato tramite una holding «Ip company» e controllate licenziatarie che utilizzano il bene immateriale oppure attraverso imprese che siano direttamente proprietarie dell'intangibile e lo utilizzino direttamente.
- eDotto.com – Edicola del 29 gennaio 2018 - Consolidato nazionale: scomputo e ripartizione perdite fiscali – Moscioni
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