Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value

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La società interpellante è una finanziaria che ha per oggetto l’acquisto pro-soluto di crediti di difficile esigibilità e di crediti fiscali, che ha applicato i principi internazionali Ias/Ifres al bilancio d’esercizio per la prima volta nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2007 (con data di transizione al 1° gennaio 2004). Proprio l’adozione dei suddetti standard internazionali ha portato ad una modifica dei criteri di rilevazione/valutazione dei crediti. In particolare, i crediti sono stati designati come attività finanziarie rilevati al fair value in conformità con quanto previsto dallo Ias 39 ed esercitando la cosiddetta Fair value option (FVO). Ma, proprio l’applicazione di tale criterio di valutazione, ha comportato l’evidenziazione di maggiori valori rispetto ai costi di acquisto dei crediti, risultanti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. La società chiede di conoscere quale è il trattamento applicabile, sotto il profilo fiscale, ai maggiori valori evidenziati, con riferimento ai crediti, nel primo bilancio separato redatto in conformità agli Ias/Ifres e nei bilanci successivi per effetto della designazione al fair value dei crediti stessi. L’interpellante ritiene fiscalmente irrilevanti i maggiori valori derivanti dalla valutazione al fair value dei crediti sia per la parte imputata direttamente a patrimonio netto sia per la parte imputata a conto economico. La citata irrilevanza si considera estendibile fino al periodo d’imposta 2007 grazie alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” dei comportamenti pregressi, prevista dall’aricolo 1, comma 61 della legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/07). Dunque, secondo l’istante, ai crediti designati secondo la FVO dovrebbe applicarsi la neutralità fiscale tipica delle immobilizzazioni finanziarie. L’agenzia delle Entrate, esaminato il caso di specie, ha concluso che i maggiori valori derivanti dalla valutazione dei crediti (FVO) devono essere computati nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi e, conseguentemente, concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d’imposta. Dunque, per i crediti deve prevalere il disposto dell’articolo 106, comma 3, del Tuir e non dell’articolo 110, invocato dalla società, così come poteva apparire dalla circolare n. 12/E/2009. la precisazione è stata resa dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 189 del 20 luglio 2009.

Roberta Moscioni

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 - Fair value, l’imponibile sale - Villa

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