Conguaglio di fine anno: le regole del periodo d’imposta 2024

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Conguaglio di fine anno: le regole del periodo d’imposta 2024

Come ogni anno, i sostituti d’imposta sono chiamati a effettuare il conguaglio fiscale tra le ritenute operate provvisoriamente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel periodo d’imposta 2024, e l’effettiva imposta dovuta sull’ammontare dei medesimi emolumenti, tenendo eventualmente conto sia di oneri deducibili che di detrazioni spettanti, ma anche delle misure agevolative che hanno caratterizzato l’anno fiscale che sta per chiudersi.

Sarà necessario considerare, in ossequio al c.d. criterio di cassa allargato, le somme e i valori corrisposti nel periodo d’imposta 2024 ed entro il 12 gennaio 2025, sempreché riferibili a spettanze del 2024.

Il conguaglio dovrà essere operato entro il 28 febbraio 2025 e potrà eventualmente tener conto anche dei redditi erogati da altri soggetti laddove questi vengano resi noti dal sostituito.

Il conguaglio fiscale di fine anno

L’art. 23, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli enti, le società, le associazioni, le persone fisiche esercenti arti e professioni, le imprese commerciali, i condomini, i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori, che corrispondono somme e valori classificabili tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati, devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la corresponsione di tali somme, il c.d. conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme ed i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso quanto eventualmente erogato entro il 12 gennaio dell’anno successivo – laddove avente riferimento al periodo d’imposta precedente, secondo il principio di cassa allargato -, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno.

ATTENZIONE: Il conguaglio fiscale dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta. Tale termine è riferibile esclusivamente agli effetti finanziari del risultato economico delle sopradescritte operazioni di conguaglio. A tal fine le somme su cui effettuare i dovuti calcoli si riferiscono al totale del percepito dal contribuente entro, al massimo, il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo (2025) sempreché dette somme e valori si riferiscano a periodi di competenza del periodo d’imposta oggetto del conguaglio (2024). 

Si evidenzia che il 12 gennaio 2025 cade di domenica, ma che non trova applicazione il posticipo dei termini al giorno seguente non festivo previsto dall’art. 2963, Codice Civile.

Ai fini del conguaglio di fine anno, il medesimo art. 23, consente al sostituito di chiedere al sostituto di tener conto di ulteriori redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro comunque intrattenuti nel medesimo periodo d’imposta.

NOTA BENE: Il sostituito deve comunicare la volontà di tener conto in sede di conguaglio anche di altri redditi eventualmente percepiti nel medesimo periodo d’imposta entro il 12 gennaio 2025, consegnando la Certificazione Unica provvisoria consegnata dal precedente sostituto sulla base dello schema CU 2024.

Nel caso in cui, invece, siano intercorsi più rapporti di lavoro con il medesimo percettore, nel corso dello stesso periodo d’imposta, il sostituto dovrà tener conto delle somme e dei valori complessivamente erogati che andranno riportati nella medesima Certificazione Unica.

Laddove nel corso del periodo d’imposta 2024 vi siano state operazioni societarie ovvero eventi o accordi per i quali si sia verificato il passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza soluzione di continuità, il nuovo sostituto d’imposta è obbligato a considerare anche i redditi erogati dal precedente sostituto. In tal caso, infatti, il subentrante dovrà tener conto automaticamente dei redditi erogati dal cedente e sarà tenuto a rilasciare una Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2024 che includa anche i redditi erogati precedentemente al passaggio evidenziando, negli appositi campi, i redditi corrisposti dal precedente sostituto.

Le operazioni di conguaglio non si limitano esclusivamente alla possibile definitiva determinazione dell’IRPEF, avendo anche implicazioni, ad esempio, sul trattamento integrativo, sull’imposizione fiscale di fringe benefit, premi di produttività e mance.

Le operazioni di conguaglio – Aliquote IRPEF 2024

Il primo dei passaggi necessari per effettuare le operazioni di conguaglio è, naturalmente, quello di determinare l’imposta lorda annua complessivamente dovuta applicando le aliquote progressive ed a scaglioni sul reddito delle persone fisiche.

Sul punto si evidenzia che per il periodo d’imposta 2024, il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ha previsto specifiche aliquote, in luogo delle ordinarie di cui all’art. 11 TUIR, suddivise su tre scaglioni di reddito:

  • fino a euro 28.000, il 23%;
  • da euro 28.001 a euro 50.000, il 35%;
  • oltre euro 50.001, il 43%.

Aliquote IRPEF

Reddito Imponibile

Fino al 31/12/2021

Dal 01/01/2022

Dal 01/01/2024

Fino a 15.000 euro

23%

23%

23%

Da 15.001 a 28.000 euro

27%

25%

Da 28.001 a 50.000 euro

38%

35%

35%

Da 50.001 a 55.000 euro

43%

43%

Da 55.001 a 75.000 euro

41%

Oltre 75.000 euro

43%

Detrazioni da lavoro dipendente e trattamento integrativo

Il sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ha altresì modificato, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, la determinazione delle c.d. altre detrazioni o detrazioni da lavoro dipendente, innalzando da 1.880 euro a 1.955 euro la c.d. detrazione minima prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a) primo periodo, TUIR per i titolari di redditi non superiori a 15.000 euro.

Detrazioni da lavoro dipendente (Altre detrazioni art. 13 TUIR)

Redditi

2021

2022-2023

2024

Reddito complessivo fino a 8.000 euro

1880 euro.

La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. 

1880 euro.

La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

1955 euro.

La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro

978 + 902 x ((28.000 – reddito) / 20.000)

Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro

1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000)

1910 + 1190 x ((28.000 – reddito) / 13.000)

Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro

978 x ((55.000 – reddito) / 27.000)

1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000

1910 x ((50.000 – reddito) / 22.000

Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro

Nessuna detrazione

Nessuna detrazione

Reddito complessivo superiore a 55.000 euro

Nessuna detrazione

Con la modifica in argomento, per il periodo d’imposta 2024, la No tax area” si attesta a 8.500 euro di reddito lordo annuo.

Al riguardo si rammenta che il legislatore ha opportunamente stabilito che il sopradescritto innalzamento delle detrazioni minime da lavoro dipendente non ha effetti rispetto al riconoscimento del trattamento integrativo, sicché quest’ultimo potrà essere riconosciuto interamente con le ordinarie modalità previste laddove il reddito sia compreso tra 8.174 euro e 15.000 euro.

Il trattamento integrativo è altresì riconosciuto ai percettori dei redditi complessivi superiori a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all’imposta lorda:

  • detrazioni per carichi familiari, art. 12, TUIR;
  • detrazioni di lavoro dipendente (o altre detrazioni), art. 13, comma 1, TUIR;
  • detrazioni per oneri, art. 15, comma 1, lett. a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari ed immobiliari per acquisto prima casa) e comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche), TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c), (detrazioni su spese mediche) e 16-bis, TUIR (detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica);
  • detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Pertanto, laddove la somma delle detrazioni spettanti sopraelencate sia di importo superiore all’Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo, per un ammontare non superiore a euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda.

I calcoli del conguaglio IRPEF

Determinato il reddito complessivo, sulla base del totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati e/o comunicati dal sostituito, il sostituto d’imposta procederà a determinare l’IRPEF lorda dovuta e le eventuali detrazioni spettanti, avendo opportuno riguardo rispetto al riconoscimento del trattamento integrativo nei termini rappresentati al paragrafo precedente.

A titolo esemplificativo, si propongono le seguenti tabelle per la determinazione delle risultanze del conguaglio fiscale.

Imposte sostitutive per premi di risultato e mance

Anche per il periodo d’imposta 2024, i premi di risultato o di produttività riconosciuti ai lavoratori dipendenti a seguito del raggiungimento da parte dell’impresa di obiettivi misurabili e fissati in accordi sindacali aziendali o territoriali sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno godere di un trattamento fiscale privilegiato ovverosia mediante applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5% , in luogo dell’ordinaria aliquota prevista dall’art. 1, comma 183, legge di Bilancio 2016.

ATTENZIONE: Si rammenta che i premi di produttività detassati non possono eccedere l’importo massimo di euro 3.000 lordi su base annua, innalzabile ad euro 4.000 per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (i predetti limiti vanno considerati al netto delle trattenute previdenziali). Il regime di imposizione fiscale sostitutiva per i premi di produttività si applica ai lavoratori che non abbiano conseguito un reddito, nel periodo d’imposta precedente, superiore a 80.000 euro e sempreché il regime di detassazione non sia meno conveniente dell’imposizione fiscale ordinaria (es. nel caso in cui le detrazioni azzerino l’imposta).

Parimenti, per il periodo d’imposta 2024, le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori del settore privato impiegati in strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 5% ed entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni. Si rammenta che tale scelta è opzionabile solo dai percettori con redditi di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta precedente, di importo non superiore a 50.000 euro.

NOTA BENE: Si rammenta che il reddito derivante dalle mance, anche laddove assoggettato ad imposta sostitutiva, concorre alla determinazione del reddito complessivo così come ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo. Lo stesso dovrà, altresì, essere considerato ai fini della determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente ovvero per le detrazioni per familiari a carico.

Fringe benefit e rimborsi bollette

L’art. 1, commi 16 e 17, della legge di Bilancio 2024, ha innalzato, per il solo periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione fiscale e contributiva dei compensi riconosciuti in forma non monetaria ai lavoratori dipendenti. In particolare, la citata norma ha previsto, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di euro 1.000 ovvero di euro 2.000 laddove il lavoratore abbia figli fiscalmente a carico.

Al riguardo si rammenta che la norma ha, in continuità al decreto legge n. 48/2023, previsto la possibilità di considerare esenti dal predetto carico fiscale e contributivo, nel rispetto dei sopramenzionati limiti di importo, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, ma anche le spese sostenute per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

NOTA BENE: Al superamento dei limiti sopracitati di euro 1.000 o 2.000, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Altresì, il limite è da intendersi sostitutivo di quanto previsto dall’art. 51, comma 3, sicché comprende anche gli eventuali beni o servizi contemplati dal successivo comma 4 (es. auto aziendale; prestiti; fabbricati, etc.).

QUADRO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

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