Congedo parentale del turnista in giornata festiva

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Congedo parentale del turnista in giornata festiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 25 novembre 2020, n.1035, si occupa degli articoli 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001, ed in particolare del diritto all’indennità giornaliera a favore dei lavoratori turnisti, in caso di congedo parentale.

Per l’INL, il congedo parentale, fruito dal lavoratore la domenica o in altro giorno festivo, se, in base alla programmazione dei turni effettuata dal datore di lavoro, in tali giornate il lavoratore dipendente avrebbe dovuto lavorare, allora va indennizzato.

Come ricordato dal Ministero del Lavoro viene, quindi, condiviso l'orientamento dell'Ispettorato sull'indennizzabilità del congedo anche in giornate non feriali e, sul punto, viene richiamata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6742/2012, in cui viene affermato che nei casi di fruizione frazionata del periodo di congedo, l'indennizzo è dovuto in tutti i casi in cui, nella giornata domenicale sia stata inserita, in base alla programmazione dei turni dell'organizzazione aziendale, la prestazione lavorativa del lavoratore, mentre sarà escluso laddove la richiesta di fruizione coincida con il giorno in cui cade il riposo settimanale.

Alla luce di quanto detto, pertanto, ciò che rileva non è tanto che la giornata sia domenicale o festiva, bensì se questa debba essere qualificata come lavorativa o meno.

Inoltre, nel caso di specie, il Ministero richiama anche un orientamento applicativo per la PA – e precisamente la nota dell'Aran, RAL 766/2011 - nella quale veniva evidenziato che se l'attività lavorativa è organizzata in turni che interessano anche la domenica (o altre festività,) tali giorni, per il dipendente chiamato a rendere la prestazione in base alla turnazione prestabilita dal datore di lavoro, sono a tutti gli effetti giornate lavorative e come tali vanno regolarmente retribuite.

Congedo Parentale

Si ricorda che il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) – come disciplinato dall’art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 - spetta per ciascun genitore nei primi 12 anni di vita del bambino e complessivamente l’astensione non può superare il limite di 10 mesi.

Nell’ambito del suddetto limite, il diritto compete:

•             alla madre lavoratrice, dopo il congedo di maternità e per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi;

•             al padre lavoratore, dalla nascita - e quindi anche nel periodo in cui la madre usufruisca del congedo di maternità - per un periodo anche frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;

•             al genitore solo, per un periodo anche frazionato non superiore a dieci mesi.

Nel caso in cui il padre usufruisca del congedo parentale per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato ad undici mesi in totale.

La norma è, indubbiamente scritta in modo poco chiaro ma, come chiarito a suo tempo dall’INPS, con circolare n. 109/2000, i periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che:

•             la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;

•             l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non superi i 4 mesi.

Inoltre, gli unici presupposti richiesti, per entrambi i genitori, per poter godere del congedo parentale sono:

•             l’esistenza in vita del bambino;

•             un rapporto di lavoro produttivo di effetti;

per cui, in generale, non ne avranno diritto i genitori disoccupati o sospesi a zero ore, né tantomeno quelli per cui intervenga una cessazione del rapporto di lavoro.

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