Congedo parentale 2025 in stand by. L’INPS pubblica l’infografica

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Congedo parentale 2025 in stand by. L’INPS pubblica l’infografica

Con decorrenza 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 217 e 2018 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato in via strutturale l’indennità spettante ai lavoratori dipendenti-genitori che usufruiscono del congedo parentale dopo aver terminato il congedo di maternità o paternità obbligatorio. L’indennità è ora pari all’80% della retribuzione per un periodo massimo di coppia di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore, e limitatamente ai figli di età inferiore a sei anni.

Ad oggi l’INPS non ha ancora emanato le istruzioni per rendere operative le novità della legge di Bilancio 2025. L’Allegato tecnico Uniemens versione 4.29.0 (28 febbraio 2025) ha tuttavia identificato i nuovi codici per la gestione dei mesi di congedo parentale all’80%. Si tratta dei codici:

  • PG4 (Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024);
  • PG5 (Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024).

Entrambi i codici sono però “utilizzabili a seguito della pubblicazione di specifico messaggio/circolare” che, come abbiamo detto in precedenza, non risulta ancora emanato.

In attesa che un documento di prassi sblocchi l’impasse e dia definitivamente corso alle novità della legge di Bilancio 2025, ricordiamo brevemente cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025.

Congedo parentale: elevazione dell’indennità dal 30% all’80%

Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione media globale giornaliera per un totale di 3 mesi.

L’indennità maggiorata si applica, con effetto progressivo annuale, secondo le seguenti modalità:

Primo mese di indennità all’80% (Decorrenza: 2023)

  • Periodo di congedo: fruito dal 1° gennaio 2023.
  • Età del figlio: inferiore ai sei anni o, in caso di affidamento o adozione, entro sei anni dall’ingresso in famiglia.
  • Congedo di maternità/paternità: deve essersi concluso dopo il 31 dicembre 2022.
    Eccezione: per nascite o ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2023, l’indennità maggiorata per 1 mese è riconoscibile indipendentemente dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

Secondo mese di indennità all’80% (Decorrenza: 2024)

  • Periodo di congedo: fruito dal 1° gennaio 2024.
  • Età del figlio: inferiore ai sei anni o, in caso di affidamento o adozione, entro sei anni dall’ingresso in famiglia.
  • Congedo di maternità/paternità: deve essersi concluso dopo il 31 dicembre 2023.
    ▸ Eccezione: per nascite o ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2024, l’indennità maggiorata per 2 mesi è riconoscibile indipendentemente dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

Terzo mese di indennità all’80% (Decorrenza: 2025)

  • Periodo di congedo: fruito dal 1° gennaio 2025.
  • Età del figlio: inferiore ai sei anni o, in caso di affidamento o adozione, entro sei anni dall’ingresso in famiglia.
  • Congedo di maternità/paternità: deve essersi concluso dopo il 31 dicembre 2024.
    Eccezione: per nascite o ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2025, l’indennità all’80% per 3 mesi si applica a prescindere dalla data di conclusione del congedo di maternità o di paternità.

NOTA BENE: L’elevazione dell’indennità all’80% riguarda esclusivamente i 6 mesi complessivi non trasferibili (tre per ciascun genitore), e non i mesi trasferibili o altri periodi di congedo parentale.

Genitore solo

Il beneficio dell’indennità all’80% per tre mesi complessivi è riconosciuto anche al genitore solo, che può fruirne integralmente, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

Come ricordato dall’INPS (circolare n. 122 del 27 ottobre 2022), lo status di “genitore solo” sussiste:

  • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.

Congedo parentale dal 1° gennaio 2025: infografica

Riportiamo di seguito, per utilità, lo schema riassuntivo pubblicato dall’INPS nelle more dell’emanazione dell’atteso documento di prassi.

 

 

Allegati

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