Confisca e corruzione. Va provato il nesso tra utilità e condotta

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Il Tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale - nella specie una confisca - non può tenere in considerazione solo l’astratta configurabilità del reato, “ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato”.

In particolare, per quel che riguarda un’accusa per corruzione propria, occorre dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, “non essendo sufficiente a tal fine la considerazione della mera circostanza dell'avvenuta dazione”.

Con dette considerazioni i giudici di Cassazione – sentenza n. 46763 del 3 dicembre 2012 – hanno ribaltato la decisione con cui il Tribunale del riesame di Bologna, nell'ambito di un'indagine per corruzione, aveva convalidato la confisca disposta nei confronti dei beni di una società.
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  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 – Appalti e corruzione: precisati i vincoli per la prova

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