Condotte su beni paesaggistici, ora contravvenzioni
Pubblicato il 24 marzo 2016
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La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario di Verona, in riferimento all’art. 181 comma 1 bis lett. a) del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lett. b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni – anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1, che rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – colui che senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca anteriore la realizzazione dei lavori.
Legislazione ondivaga ed irragionevole
La Corte Costituzionale, in altre parole, ha dunque constato la irragionevolezza della situazione legislativa attuale (parlando di legislazione ondivaga né giustificata da sopravveniente fattuali) per cui i lavori eseguiti su beni vincolati in via provvedimentale senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, integrano sempre un delitto e sono puniti da uno a quattro anni; mentre i lavori eseguiti su beni vincolati per legge integrano una contravvenzione e sono puniti con l’arresto fino a due anni ed ammenda (a meno che non costituiscano opere di impatto volumetrico per cui sono puniti alla stessa stregua dei primi).
Disparità nei reati e nel trattamento sanzionatorio
E tale irragionevolezza – a parere della Consulta – è resa manifesta dalla rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (in un caso delitto, nell'altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia all'entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità e di estinzione del reato.
Riduzione della sanzione a contravvenzione
Dalla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, consegue la riduzione della risposta sanzionatoria, con la riconduzione delle condotte incidenti sui beni provvedimentali alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1 (non più delitti ma contravvenzioni), salvo il superamento delle soglie volumetriche di cui al comma 1 bis.
Istituti non punibilità ed estinzione per ravvedimento, estesi
Ne consegue inoltre – conclude la Consulta con sentenza n. 56 depositata il 23 marzo 2016 – che le condotte incidenti sui beni paesaggistici individuati in via provvedimentale, consistenti nella realizzazione dei lavori che non comportino il superamento delle soglie volumetriche sopra indicate (ora regolate dal comma 1 art. 181 ) possono beneficiare degli istituti della non punibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica e della estinzione del reato per ravvedimento operoso, rispettivamente previsti dagli art. 181 comma 1 ter e quinquies D.Lgs 42/2004, che richiamano appunto il comma 1 per definire il loro ambito di applicazione.
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