Condanne penali a seguito di mancato adeguamento delle condizioni di sicurezza sulle strade
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 agosto 2013
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Con la sentenza n. 30190 del 12 luglio 2013, la Corte di cassazione ha confermato la condanna penale impartita ai vertici aziendali del Consorzio Autostrade Siciliane per aver contribuito a cagionare la morte di quattro persone, sbalzate con sfondamento del guard rail di protezione, mentre erano a bordo della loro autovettura, da un viadotto presente nell'autostrada A20.
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili per aver omesso il doveroso controllo sul mancato raggiungimento delle finalità istituzionali loro demandato (circolazione autostradale in condizioni di sicurezza), derivante dalla scelta di escludere per motivi economici, il viadotto di specie dalle aree oggetto di intervento di istallazione di barriere di nuova generazione e per aver negligentemente omesso di adottare misure alternative per garantire la sicurezza su quel tratto di strada.
Secondo la Suprema corte “l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del neminem laedere, la cui violazione costituisce colpa per negligenza o imprudenza”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Se manca la legge resta l'obbligo di adeguare la strada - Caprino
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