Condanna penale per il farmacista di turno che si assenta per pranzo

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012, ha confermato la condanna per interruzione di pubblico servizio impartita dai giudici di merito nei confronti di un farmacista che, nonostante fosse di turno, si era assentato per andare a pranzo lasciando un messaggio in cui comunicava che avrebbe riaperto dopo le 16.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la non reperibilità del farmacista aveva provocato un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Farmacia chiusa per pranzo Pubblico servizio interrotto – P. Mac.

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