Al Giudice ordinario i danni per ritardata assunzione post concorso

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Al Giudice ordinario i danni per ritardata assunzione post concorso

Le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per tardiva assunzione a seguito di concorso pubblico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, pronunciandosi in una controversia ove un candidato, collocatosi primo nella graduatoria di un concorso indetto da un Comune – assieme ad altro concorrente a pari merito – veniva tuttavia assunto solo diversi anni dopo, ossia in seguito all'annullamento giurisdizionale amministrativo del provvedimento comunale. Stante la tardività dell’assunzione, il concorrente vincitore chiedeva pertanto il risarcimento dei danni commisurati all'importo delle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse tempestivamente entrato in servizio.

Al Giudice ordinario in base alla causa petendi

Orbene la presente controversia – argomenta la Suprema Corte – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del criterio del c.d. “petitum sostanziale”, ossia della causa petendi della domanda (costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio).

Infatti l’oggetto della controversia in esame non è una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull'assenza di sua tempestiva costituzione e sui danni economici da ciò scaturiti. Oggetto che resta dunque estraneo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già esistente in materia di pubblico impiego (trattandosi di rapporto di lavoro instauratisi prima del 30 giugno 1998; data a seguito della quale la giurisdizione passa al giudice ordinario).

Ne consegue – concludono gli Ermellini con sentenza n. 8687 del 4 aprile 2017 - che la natura della situazione soggettiva nella specie dedotta dal concorrente, che si assume leso dal comportamento dell’Ente pubblico, non vertendo in ipotesi di giurisdizione esclusiva, attiene esclusivamente al merito della vicenda giurisdizionale. Compete difatti, solitamente, al giudice ordinario adito in una controversia avente ad oggetto una pretesa risarcitoria, accertare se la situazione giuridica soggettiva fatta valere sia tale da determinare l’insorgere di un’obbligazione risarcitoria.

 

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