Concordato preventivo biennale: senza ISA non si accede
Pubblicato il 30 dicembre 2025
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e di accesso al Concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il caso esaminato nella risposta n. 320 del 24 dicembre 2025 riguarda un contribuente che:
- ha avviato un’attività il 15 dicembre 2023, con attribuzione della partita IVA nello stesso anno;
- ha ricevuto, con atto stipulato nel 2023, una donazione di azienda individuale, i cui effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 2024.
Il contribuente ha chiesto se fosse tenuto ad applicare gli ISA per il periodo d’imposta 2024 e, in caso affermativo, se potesse aderire al CPB per il biennio 2025–2026.
Accesso al Concordato preventivo biennale: normativa
L’accesso al Concordato preventivo biennale è riservato esclusivamente ai contribuenti che applicano gli ISA, come previsto:
- dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024;
- dai chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024, secondo cui gli ISA devono essere applicati nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato.
Gli ISA, introdotti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione in presenza di specifiche cause di esclusione, tra cui l’inizio o la cessazione dell’attività.
Donazione d’azienda e inizio attività ai fini ISA
Nella risposta n. 320 del 24 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio già espresso in precedenti chiarimenti:
- la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da terzi, anche tramite donazione d’azienda, è assimilata a un’ipotesi di inizio attività.
In particolare, viene richiamata la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, che qualifica come operazioni straordinarie – rilevanti ai fini ISA – anche:
- la donazione d’azienda;
- la successione;
- la cessione, il conferimento o l’affitto d’azienda.
Tali fattispecie sono ricondotte a situazioni di inizio o cessazione dell’attività, che determinano l’esclusione dall’applicazione degli ISA.
Individuazione del periodo di inizio attività
Un profilo centrale affrontato dalla risposta n. 320/2025 riguarda la corretta individuazione del periodo d’imposta in cui collocare l’inizio dell’attività, elemento determinante ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Nel caso esaminato, il contribuente ha:
- aperto la partita IVA il 15 dicembre 2023;
- ricevuto un’azienda individuale in donazione, con atto stipulato nel 2023;
- previsto la decorrenza degli effetti giuridici della donazione dal 1° gennaio 2024.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini fiscali, l’inizio dell’attività deve essere individuato nel periodo d’imposta 2023, coincidente con l’attribuzione della partita IVA.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti:
- la data di attribuzione della partita IVA rappresenta l’elemento oggettivo rilevante per individuare l’avvio dell’attività;
- il differimento degli effetti giuridici della donazione d’azienda non incide sulla qualificazione temporale dell’inizio dell’attività;
- la prosecuzione di un’attività già esercitata da terzi, anche mediante donazione, è assimilata a un’ipotesi di inizio attività, come previsto dall’articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Ne consegue che la causa di esclusione dagli ISA per inizio attività opera con riferimento al periodo d’imposta 2023, indipendentemente dal fatto che l’attività donata produca effetti civilistici dal 2024.
Effetti sull’accesso al Concordato preventivo biennale
L’individuazione dell’inizio dell’attività produce effetti diretti e preclusivi sull’accesso al Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025–2026.
Il quadro normativo di riferimento prevede che:
- l’accesso al CPB è riservato ai contribuenti che applicano gli ISA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- per poter ricevere la proposta di concordato, gli ISA devono essere stati applicati nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce il concordato, come chiarito dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024.
Nel caso oggetto di interpello:
- l’inizio dell’attività nel 2023 ha comportato la non applicazione degli ISA in tale periodo;
- di conseguenza, il contribuente non ha applicato gli ISA nemmeno nel periodo d’imposta 2024, requisito indispensabile per accedere al CPB 2025–2026.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 stabilisce termini di adesione stringenti al concordato, che risultano comunque inapplicabili in assenza del presupposto fondamentale rappresentato dall’applicazione degli ISA.
Pertanto:
- la mancata applicazione degli ISA nel 2024 determina l’impossibilità di aderire al Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
La risposta n. 320/2025 conferma così un approccio rigoroso dell’Amministrazione finanziaria, che collega in modo diretto e inderogabile la continuità applicativa degli ISA all’accesso agli strumenti di compliance avanzata previsti dalla riforma fiscale.
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