Concordato preventivo biennale per forfetari: chiarimenti

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Concordato preventivo biennale per forfetari: chiarimenti

Con il D.lgs. n. 13/2024 il legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB) riservato ai soggetti ISA e ai contribuenti forfetari, per i quali l'applicazione è limitata, in via sperimentale, al 2024. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate - per i contribuenti forfettari - sulla base delle metodologie contenute nel decreto del 15 luglio 15 luglio 2024 del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con il D.lgs. n. 108/2024 (che modifica il n. 13/2024) sono state, poi, previste una serie di novità finalizzate a rendere "più appetibile" l'adesione alla proposta da parte dei contribuenti. Recentemente, con la circolare 18/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha riesaminato la disciplina rispondendo ad una serie di quesiti.

ATTENZIONE: L’adesione ovvero la mancata adesione al concordato è, di per sé, “irrevocabile”; pertanto, trascorso il termine del 31 ottobre 2024, non può essere modificata/revocata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni per modificare la scelta. Tuttavia, come precisato dall’Agenzia, nulla osta ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione “correttiva” nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell'istituto, tale termine coincide con quello previsto per l’adesione al concordato preventivo.

Aspetti generali

In generale, i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale che applicano il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014 possono accedere al concordato preventivo biennale. A loro è dedicato il Capo III del Titolo II (artt. 23 - 33) del D.lgs. n. 13/2024. Tuttavia, per poter ricevere una proposta di concordato, tali soggetti devono aver applicato il regime agevolato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. In particolare, per il primo anno di applicazione del CPB, ossia il periodo d’imposta 2024, è necessario che il contribuente abbia applicato nel 2023 il regime forfetario, fermo restando che non possono accedere al concordato biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2023.

Pertanto, per coloro che hanno iniziato il 1° gennaio 2023 opera la causa di esclusione dal concordato preventivo.  

Inoltre, per poter accedere alla proposta di concordato è necessario che:

  • ricorrano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 13/2024, ossia che, con riferimento al periodo d'imposta precedente la proposta, non devono esserci debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
  • non sussistano le ipotesi previste all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 13/2024, ossia le cause di esclusione previste per i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, ovvero, che hanno subito una condanna penale.

Cause di esclusione dal concordato preventivo

a) debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ovvero debiti contributivi di importo superiore a 5.000 euro. I debiti rilevano solo se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione;

b) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023);

c) condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 ovvero per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

d) adesione per il 2024 al regime forfetario (avendo adottato nel 2023 un regime ordinario di determinazione del reddito, quale la contabilità semplificata/ordinaria). Non fuoriesce, invece, dal concordato, il contribuente che nel 2023 aveva adottato il regime forfetario per transitare nel 2024 a un criterio di determinazione del reddito (es.: contabilità semplificata);

e) inizio l’attività nel corso del 2023;

f) il contribuente che, nel corso del 2023, ha superato il limite di ricavi/compensi di 85.000 euro e fino a 100.000 euro e come tale è fuoriuscito dal regime forfetario a partire dal 2024.

NOTA BENE: La circolare n.18/E/2024 ha confermato che i contribuenti forfetari che nel 2023 hanno superato il limite degli 85.000 euro non possono aderire al concordato. Le condizioni sopra individuate dalle lettere b) c) ed e) sono attestate barrando l’apposita casella presente nel rigo LM61.

Assenza debiti tributari o debiti contributivi

Riguardo la condizione relativa l’assenza di debiti tributari o debiti contributivi d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.  Il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.

Inoltre, poiché la norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata con riferimento all’anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato, l’Agenzia ritiene che per un contribuente che abbia intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, tale verifica debba essere effettuata con riferimento al 31 dicembre 2023.

Qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta.  Nella relazione illustrativa alla norma è stato precisato che per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate si intendono i debiti derivanti:

  • dalla notifica di atti impositivi (intendendosi per tali gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, gli atti di recupero dei crediti di imposta, gli avvisi di liquidazione; gli avvisi di rettifica e liquidazione) conseguenti attività di controllo e di liquidazione degli uffici;
  • dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.

Deve trattarsi, in ogni caso, di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che, al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025), sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano, dunque, i debiti per i quali al 31 dicembre 2023 pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta.

ESEMPIO:  non rileva il debito scaturente da una cartella di pagamento notificata entro il 31.12.2023 di importo pari o superiore a 5.000 euro emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, per la quale il contribuente ha presentato ricorso entro il 31.12.2023 e il relativo giudizio alla predetta data è ancora pendente o per la quale a tale data erano ancora pendenti i termini per il pagamento o per presentare il ricorso o per la quale è presente un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa. Del pari, non rileva il debito divenuto definitivo alla data del 31.12.2023 per il quale intervenga un provvedimento di rateazione.

Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.lgs. n. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022 (cosiddetta tregua fiscale) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.

Soglia per i contribuenti forfetari

In generale, l’articolo 2 del decreto ministeriale 15 luglio 2024 prevede che sia formulata una proposta di concordato  solo ai soggetti forfettari che nel p.i. 2023 non hanno superato la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi. A fronte di tale particolarità è stato chiesto se chi ha superato tale soglia nel p.i. 2023 può aderire alla proposta di concordato prevista per i soggetti ISA. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il forfetario che nel periodo d'imposta 2023 ha superato la soglia di € 85.000 di ricavi/compensi non può aderire alla proposta di concordato per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli ISA nel 2023.

Diverso è il caso del contribuente forfettario che supera il plafond previsto. In particolare, fermo restando quanto disposto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del D.lgs. n. 13/2024, ossia che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71 della L. n. 190/2014, “maggiorato” del 50% (i.e. 150.000 euro) - nell’ambito della circolare n. 18/E/2024 (quesito 6.10) viene affermato che, se nel corso del 2024 il contribuente percepisce ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, lo stesso può comunque accedere concordato e, quindi, non opera la causa di cessazione. In tal caso, si potrà optare, per tale annualità, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Reddito oggetto di concordato

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 13/2024 (ossia, in coerenza con i dati dichiarati e delle informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione). Si tratta, in particolare, del reddito ottenuto applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. 

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario resta fermo:

  • l’obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro;
  • il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

L’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate obbliga il contribuente a dichiarare sia gli importi concordati sia gli importi effettivi nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo. Anche per i contribuenti forfetari, l’Agenzia provvede alla verifica della correttezza dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti attraverso le ordinarie attività di liquidazione disciplinate dall’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973.

Criteri di definizione del reddito concordato

La Nota metodologica relativa ai contribuenti in regime forfetari prevede i seguenti passaggi:

  • individuazione dei dati dichiarati con riferimento al periodo d’imposta 2023;
  • individuazione delle attività economiche nell’ambito dei settori ISA con conseguente collegamento delle attività svolte con un settore ISA. Le risultanze ISA non sono applicate direttamente ai contribuenti in regime forfetario, ma sono utilizzate per determinare il livello minimo di redditività. Ne consegue che, il reddito concordato, non potrà mai essere inferiore al reddito minimo previsto per il settore;
  • applicazione dei coefficienti di rivalutazione settoriali, specifico per attività economica;
  • confronto con i valori di riferimento settoriali indicato nel sub Allegato 1-b alla Nota metodologica sopra citata (nel commercio al dettaglio di alimentari l’importo è pari a 18.984 euro);
  • rivalutazioni in base al PIL (nella misura dello 0,6% per il 2024).

Pertanto, anche per i contribuenti forfetari, per il periodo d’imposta 2024, il reddito oggetto di concordato preventivo è pari al 50% di quello individuato per il 2025.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Anche nei confronti dei contribuenti forfetari il D.lgs. n. 13/2024 individua i termini dell’accordo tra le parti con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato. Nell’articolo 30 è, infatti, esplicitato che:

Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini  della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori,  salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di  versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.”

In seguito all’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori redditi conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto MEF, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo “cessa” di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Determinazione degli acconti

Prevista una modalità semplificata di calcolo dell’acconto relativo ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è  determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto, però, dei redditi concordati. 

In particolare, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cd. metodo storico), è dovuta una “maggiorazione” di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di inizio di nuove attività, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;

b) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cd. metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

La “maggiorazione” dovuta nel caso di applicazione del cosiddetto metodo storico è versata  entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

Analogamente ai soggetti ISA, nel calcolo del saldo dell’imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 con le consuete modalità anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato

Come evidenziato nella relazione illustrativa al D.lgs. n. 13/2024, con l’articolo 31-bis viene introdotto un “un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato”. Tale disposizione disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato. In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possano assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che “eccede” il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta. L’imposta sostitutiva è pari al 10% del reddito eccedente, ovvero al 3% nel caso di inizio di nuove attività.

ESEMPIO: un contribuente che esercita attività di commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande applica il regime forfetario con un’imposta sostitutiva del 15%; per il periodo d’imposta  2023 dichiara un reddito d’impresa pari a 24.000 euro, in quanto al complesso di ricavi di  60.000 euro applica il coefficiente di redditività del 40%. Il reddito da prendere a base della proposta di concordato  per il 2024 è pari a 24.000, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare di 24.900 euro. Sulla base di tali dati, per il 2024, la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta risulta essere pari a 900 euro  (24.900 – 24.000). Il contribuente potrebbe scegliere, per il periodo d’imposta 2024, di assoggettare a imposta sostitutiva il reddito eccedente di 900 euro applicando l’aliquota del 10% e versare un importo pari a 90 euro.

In caso di rinnovo del concordato, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, si assume quale parametro di riferimento il reddito dichiarato secondo le ordinarie modalità previste per i forfetari nel periodo d’imposta antecedente a quello di rinnovo. Nel caso di rinnovo dopo il primo anno d’imposta oggetto di concordato, il periodo d’imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il 2024.

Così, riprendendo l’esempio, il contribuente qualora intenda rinnovare il concordato potrebbe scegliere di assoggettare a imposta sostitutiva la parte eccedente di reddito  data dalla differenza tra reddito concordato per il 2025 e il reddito d’impresa relativo al 2024 (non quello concordato). L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza. Ai fini del versamento si applicano le disposizioni dell’art. 17, comma 2 del DPR n. 435/2001 in base al quale i versamenti possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse.

Modalità di adesione alla proposta di concordato

Con il provvedimento agenziale 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello Redditi PF 2024 contenente i dati da comunicare per l’elaborazione e l’accettazione della proposta di CPB. Pertanto, il contribuente che, in possesso dei requisiti previsti, intende aderire alla proposta di concordato deve dichiarare, oltre ai consueti dati contenuti nel quadro LM (sezione III),  le seguenti informazioni presenti nella Sezione VI – “Concordato Preventivo regime forfetario”:

  • condizioni di accesso;
  • proposta di concordato;
  • accettazione proposta CPB.

Le informazioni relative alle condizioni di accesso attengono alla presenza dei requisiti e all’assenza di cause di esclusione, nonché alla presenza di eventi straordinari (si ricorda che tali informazioni hanno la natura di “autodichiarazione”. In caso di dichiarazioni mendaci, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000) che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e in data antecedente all’adesione al concordato. La proposta di concordato, di conseguenza, terrà conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.

In corrispondenza della proposta di concordato sarà riportato il valore relativo al reddito proposto per il 2024, calcolato dall’applicativo RedditiOnLine. Con riferimento all’accettazione della proposta di concordato, il contribuente, apponendo la propria firma in corrispondenza del rigo LM64 si impegna, per il periodo d’imposta 2024, a dichiarare l’importo concordato nel  modello Redditi 2025 PF.

ATTENZIONE: La compilazione tramite il software RedditiOnLine dei campi recanti le informazioni relative alle condizioni di accesso è necessaria per il calcolo della proposta di concordato per il 2024. Non è, invece, necessario indicare alcuno specifico ulteriore dato contabile affinché sia possibile procedere al calcolo della proposta.

Dopo aver visualizzato la proposta, calcolata dal software, il contribuente tramite lo stesso può esprimere la relativa accettazione, vincolandosi a tale adesione – sperimentalmente – per il solo periodo d'imposta 2024.

La metodologia da utilizzare ai fini della proposta di concordato

L’articolo 9 del D.lgs. n.13/2024 prevede che la  proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati  dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla  base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente  automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria,  limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, anche per i contribuenti forfetari, con  riferimento a specifiche attività economiche, tenendo conto “degli andamenti economici e dei  mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità  fiscale”. 

In sintesi, la metodologia descritta nel decreto del 15 luglio 2024 utilizza quale base di partenza i dati dichiarati dal contribuente in fase di dichiarazione 2024 all’interno del quadro LM del modello Redditi PF. Sulla base di tali dati viene effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti dal contribuente nel 2023. In particolare, prendendo a riferimento il reddito determinato forfetariamente dal contribuente nell’annualità 2023, per procedere alla definizione della proposta di concordato vengono effettuati i seguenti passaggi:

1

analisi attività economiche

In tale fase si procede a mettere in relazione le attività esercitate dalla platea dei contribuenti aderenti al regime forfetario con quelle dei contribuenti che applicano gli ISA;

2

definizione dei coefficienti di rivalutazione settoriali

Una volta identificati i settori ISA per ciascuna attività economica esercitata dai contribuenti in regime forfetario, si procede all’analisi dei risultati economici conseguiti dai contribuenti ISA di riferimento del settore considerati pienamente affidabili. In questa fase si prendono a riferimento i contribuenti ISA “simili” che presentano una situazione di affidabilità fiscale. L’eventuale scostamento di redditività osservato tra l’insieme dei contribuenti appartenenti ad un determinato settore ed il sottoinsieme di quelli affidabili, viene utilizzato come riferimento per determinare un primo parametro settoriale da utilizzare  per rivalutare il reddito determinato forfettariamente;

3

definizione di valori di riferimento settoriali e confronto con la base imponibile

Anche per i forfetari, nella determinazione della base imponibile da proporre, viene utilizzato un  parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale ISA  previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarate con  riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.

In tal modo, è possibile valutare la redditività dell’attività economica esercitata dai contribuenti del settore in relazione alle persone fisiche che, invece, operano in qualità di dipendente per le stesse e sulle quali non sussiste il rischio d’impresa. Se la proposta di CPB per l’attività economica esercitata dal contribuente risulta inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, la medesima proposta sarà  costituita da tale valore minimo;

4

Rivalutazione con proiezioni  per il 2024

Analogamente a quanto previsto per i soggetti ISA, la base imponibile proposta viene rivalutata sulla base delle proiezioni macroeconomiche disponibili.

Presenza di circostanze eccezionali

In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, “eccedenti” la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a  partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzaAi fini della verifica dello “scostamento” del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono, per i forfetari, il reddito ordinariamente determinati. Al riguardo si evidenzia che l’articolo 4 del decreto del 15 luglio 2024 ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:

a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;

2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;

4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale,  a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d. cessione in affitto dell’unica azienda

e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;

f. sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Adeguamento della proposta di concordato

L’articolo 4 del decreto del 15 luglio 2024 prevede che il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di concordato possa comunicare all’Agenzia delle Entrate  la presenza di possibili eventi straordinari di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato. Si tratta, in particolare, di rendere noto se, nel periodo d’imposta 2024, prima della elaborazione della proposta di concordato, si sono verificati eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica. In particolare, sono considerate rilevanti, ai fini della  “rideterminazione” della proposta di concordato, sospensioni almeno pari o superiori a 30 giorni.  

Così, ove venga comunicata tale circostanza le proposte di concordato sono ”ridotte”:

  • del 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

 

Quadro Normativo

- AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N.18/E DEL 17 SETTEMBRE 2024;

- D.LGS. 12 FEBBRAIO 2024, N. 13, MODIFICATO DAL D.LGS 5 AGOSTO 2024, N. 108;

- DECRETO MINISTERIALE  15 LUGLIO 2024;

- LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111.

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